Fischietto e GDPR: la tutela reciproca, rafforza la privacy

Fischietto e GDPR, (whistleblowing and Privacy), con la prossima entrata in vigore, a partire dal 15 luglio, del decreto legislativo n. 24/2023 (DLWB24) di recepimento della normativa UE che aggiorna le disposizioni sulle segnalazioni whisteblowing (WB), entrerà in vigore anche una nuova forma di tutela per la privacy.

Infatti, fra le materie che potranno essere oggetto di segnalazione in ambito whistleblowing rientrano anche espressamente le violazioni inerenti alla tutela della vita privata e protezione dei dati personali (art. 2 comma 1.a.3); peraltro, le norme WB in scadenza, pur nella loro sinteticità non escludono la possibilità di segnalazioni afferenti a violazioni della privacy.

Quello che muta sostanzialmente è che con la normativa europea recepita dal DLWB24, l’ambito di applicazione viene ampliato in maniera notevole (in generale: settore pubblico e privato, diritto nazionale e diritto UE) e le segnalazioni assumono una duplice natura: 1) di strumento di lotta agli illeciti e 2) di diritto alla segnalazione.

Il GDPR è ampiamente richiamato nelle norme sul WB, ai fini della tutela dei soggetti che effettueranno segnalazioni su presunti illeciti.

Quindi, sotto il profilo privacy, siamo di fronte ad una tutela reciproca e che rafforza la possibilità per chi opera in un contesto lavorativo pubblico o privato, ai sensi dell’art. 3 DLWB24, di contribuire al perseguimento di eventuali violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea tali da ledere, come recita l’art. 1, “l’interesse pubblico o l’integrita’ dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”.

Posta questa cornice, proviamo ad approfondire dal punto di vista privacy quali siano i percorsi per la tutela dei diritti degli interessati.
In generale il GDPR mette a disposizione di ciascun interessato strumenti per la tutela dei propri diritti. L’Autorità Garante, elettivamente, è il soggetto che può provvedere a una prima tutela, mediante gli strumenti:

– i) del reclamo, sulla base dell’art. 77 GDPR e dell’art. 140-bis del Codice privacy (CP), per questioni che attengono a lesioni individuali del diritto alla privacy,
-ii) della segnalazione di questioni attinenti alla privacy ai sensi dell’art. 144 CP, che il Garante potrà considerare per l’esercizio dei propri poteri ai sensi dell’art. 58 GDPR.

Adire il Garante con un reclamo è alternativo per l’interessato, al ricorso all’autorità giudiziaria (cfr anche art. 152 CP) e viceversa. Avverso i provvedimenti del Garante, l’interessato potrà comunque proporre ricorso all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Il CP regolamenta la trattazione di illeciti penali attinenti alla privacy, all’art. 144 bis il revenge porn e agli artt. 167 – 168 talune fattispecie che possono, a seconda delle loro connotazioni, configurare illecito penale, attinenti a: trattamento, comunicazione e diffusione illecita di dati personali, acquisizione fraudolenta di dati personali su larga scala, falsità nelle dichiarazioni al Garante e comunque impedimento ai suoi compiti ed esercizio dei poteri, l’inosservanza di provvedimenti del Garante e violazioni delle disposizioni in materia di controlli a distanza e indagini sulle opinioni dei lavoratori (art. 38 dello Statuto dei lavoratori – l. n. 300/1970).

Il CP prevede i casi di illeciti penali per i quali è prevista reciproca comunicazione fra Garante e Pubblico ministero.

Il DLWB24 ha fra l’altro aggiornato il CP, che all’art. 2-undecies prevede (a valere dal 15 luglio 2023) la tutela della riservatezza dell’identità della persona che effettua segnalazioni – oltre che ai sensi del DLWB24 – anche ai sensi delle analoghe norme sul whistleblowing previste dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d. lgs. n. 385/1993 – artt. 52-bis e ter ) e dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d. lgs. n. 58/1998 – artt. 4 undecies e duodecies).

Il processo delle segnalazioni di WB, che le organizzazioni pubbliche e private interessate sono tenute ad ammodernare con decorrenza dal prossimo 15 luglio, dovrà essere tale – come prima – da garantire la tutela del segnalante anche sotto il profilo della privacy, oltre a tutelarlo ovviamente da ritorsioni.

Ma quali segnalazioni afferenti alla privacy potrebbero essere veicolate tramite WB? Non le questioni lesive della privacy che attengono a un interesse prettamente personale seppur collegato al rapporto di lavoro ma, come evidenziato in premessa, quelle che attengono alla tutela dell’interesse pubblico o dell’integrita’ dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato (art. 1 DL24).

Quindi, volendo ipotizzare alcune ipotesi per una tassonomia, si potrebbero indicare a titolo esemplificativo i seguenti casi in cui, con le protezioni previste dal WB, il soggetto legittimato (ovvero, è utile ricordarlo, chi a diverso titolo opera chi opera in un contesto lavorativo pubblico o privato) potrebbe segnalare violazioni WB:

-i) trattamenti di dati personali esperiti in spregio alle fattispecie penali previste dal CP;
-ii) trattamenti di dati personali particolari per asseriti motivi di pubblico interesse non rientranti nelle previsioni dell’art. 2-sexies del CP;
-iii) trattamenti di dati personali attinenti al rapporto di lavoro con modalità che non siano privacy compliant;
-iv) architettura organizzativa privacy carente (ad es.: mancata o irregolare nomina del RPD nel settore pubblico e, quando previsto, nel settore privato; mancata emanazione delle informative sui trattamenti svolti; sistemi informativi non protetti; mancata cancellazione dei dati personali nei termini previsti; divulgazione dei dati a terzi – magari in Paesi extra-UE, in assenza di idonei accordi; …);
-v) impostazione del WB (canali di comunicazione, gestione delle segnalazioni, tutela della riservatezza,…) tale da non garantire il segnalante.

Certo, alcune delle possibili fattispecie potrebbero interessare direttamente anche il singolo ma la valenza generale renderebbe la questione ammissibile a segnalazione WB.

Una volta fatta la segnalazione, questa andrà trattata secondo le indicazioni del WB e le Linee guida ANAC (che ai sensi del DLWB24 dovrà emanare ulteriori Linee guida per le segnalazioni esterne).

Va da sé che il vaglio delle segnalazioni potrebbe poi avere esito non risolvibile all’interno dell’organizzazione e, quindi, la questione andrebbe rimessa alle Autorità competenti, a seconda della loro natura.

In generale verrebbe coinvolto anche il Garante privacy quando la competenza venisse ritenuta (anche o solo) di sua pertinenza oppure quando, per il tramite dell’A.G., ove la questione venisse segnalata alla stessa e riguardasse le fattispecie penali sopra menzionate.

Dominio, Riassegnazione Nomi

Dominio e la riassegnazione dei nomi, una Procedura che nasce per contrastare il fenomeno del Cybersquatting (accaparramento di nomi a dominio). 
Chi ritiene di aver diritto all’uso di un nome a dominio registrato da altri in malafede, può attivare una procedura per la riassegnazione del dominio in modo semplice, efficace ed economico.

Camera Arbitrale di Milano fornisce un servizio di riassegnazione dei nomi a dominio per l’estensione geografica .IT in quanto accreditata dal Registro del Country Code Top Level Domain .it (Registro del ccTLD “it”).
Per le contestazioni riguardanti nomi a dominio aventi altre estensioni (per esempio .com) consulta il database dell’Organizzazione Mondiale Proprietà Intellettuale (OMPI-WIPO).

Scopri chi può attivare la procedura e per quali tipi di controversie.

La MBLI S.a.s. ha trovato per voi questo splendito articolo scritto da Luca Giacopuzzi (avv. del Foro di Verona), che spiega abbastanza semplicemente il fenome dell’accaparramento dei domini.


Articolo Integrale
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Una parte, coinvolta in un conflitto che ha per oggetto un nome a dominio, ha diverse soluzioni per comporre la lite. La prima, quella più “familiare” ad un giurista, è l’instaurazione di un procedimento giudiziale ordinario. Ma questa, forse, non è l’opzione migliore tra le diverse possibilità che si hanno a disposizione.

Da una lettura complessiva delle decisioni italiane, infatti, si ha la sensazione di trovarsi di fronte ad una giurisprudenza “ondivaga”, di talchè, pur a fronte di identiche situazioni, possono in certi casi ottenersi giudizi discordanti.

Ed allora un soggetto che desideri promuovere una vertenza su un nome a dominio può “guardarsi attorno”, ossia può non rivolgere lo sguardo unicamente verso il Tribunale, perché ci sono dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi rispetto alla composizione giudiziale delle liti. Essi sono essenzialmente due: il giudizio arbitrale e la procedura di riassegnazione.

Non mi soffermo sul primo, che – rilevo per inciso – nella realtà concreta dei fatti si è rivelato uno strumento assolutamente insoddisfacente e vado invece ad analizzare la procedura di riassegnazione, la quale è una procedura molto snella e rapida, che – a circa 2 anni dalla sua entrata in vigore – si è messa in luce quale rimedio davvero efficace per combattere il fenomeno del domain grabbing.

Essa ha come scopo esclusivo la verifica del titolo all’uso od alla disponibilità del nome a dominio e l’indagine sulla malafede del registrante: ogni altro tipo di accertamento dovrà essere devoluto ad un giudice od ad un arbitro.

Si tratta, pertanto, di un procedimento speciale col quale si può ottenere solo un provvedimento specifico: la rassegnazione del DN.

La PDR viene gestita da apposite organizzazioni denominate “enti conduttori”, al cui interno operano alcuni professionisti – denominati, con termine piuttosto infelice, Saggi – che materialmente si fanno carico della decisione.

Attualmente gli enti conduttori sono 10 (l’elenco è localizzato in rete a questo URL: http://www.nic.it/NA/maps ), ma va detto che alcuni di essi non hanno ricevuto alcun incarico. In realtà, a voler tracciare un quadro obiettivo della situazione, si deve rilevare che la quasi totalità delle decisioni sono state affidate a 2 solamente: uno che ha sede a Roma, l’altro a Milano. Il primo è CRDD (ex E-Solv), il secondo si chiama Arbitronline.

Per poter chiedere la riassegnazione devono sussistere alcuni presupposti.

Anzitutto, il dominio che si assume essere stato registrato in malafede deve venire “contestato” nei confronti della Registration Authority. E’questo, infatti, il primo “step” che viene imposto a chi voglia intraprendere una PDR. Si tratta, per il vero, di un’azione preliminare molto semplice, che è compiutamente disciplinata dall’art. 14 Reg. Naming. Contestare, in buona sostanza, significa inviare una lettera. Ebbene sì: la contestazione del nome a dominio, infatti, consiste nell’invio di una lettera raccomandata A.R. – debitamente motivata – che il soggetto che assume aver ricevuto pregiudizio dall’assegnazione a terzi di un particolare dominio deve far pervenire alla RA.

La quale, ricevuta la lettera di contestazione, si limita ad aggiungere la annotazione “valore contestato/challenged value” nel RNA; tutto qui, non altro. Ciò però, a ben guardare, comporta conseguenze pratiche di non poco conto, poiché pone seri limiti alla circolazione del dominio, che non sarà più liberamente trasferibile a terzi da parte dell’assegnatario.

Come si ricorderà, per il diritto romano la res litigiosa veniva dichiarata fuori commercio; qualcosa di simile accade nel nostro caso, perché, per effetto della contestazione, il dominio contestato diventa trasferibile unicamente al soggetto che ha posto la contestazione stessa.

Una volta formalizzata la contestazione del DN, entro 6 mesi dovrà essere promossa la procedura di riassegnazione, che – come detto – può portare al trasferimento del nome a dominio che ne è oggetto. Trasferimento – si badi – che verrà disposto solo se venga fornita idonea prova della sussistenza di tutti e tre i presupposti di cui all’art. 16.6 delle Regole di Naming.

Deve, in altre parole, essere dimostrato che:

a) il nome a dominio è identico o tale da indurre confusione con un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o col proprio nome e cognome;

b) il resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato;

c) il dominio è stato registrato e viene usato in mala fede.

Se il ricorrente prova che sussistono assieme le condizioni a) e c) di cui sopra ed il resistente non prova a sua volta di avere diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato, quest’ultimo viene trasferito al ricorrente.

Ciò posto, andiamo a vedere come si faccia in concreto a dar impulso alla presente procedura, avvertendo fin da subito che le modalità operative sono descritte – oltre che nelle Regole di Naming e nei Regolamenti interni predisposti da ciascun Ente Conduttore – anche da un corpo normativo denominato “Procedura di Riassegnazione”, al quale si farà spesso riferimento e che si trova liberamente consultabile in Rete al seguente indirizzo:

https://www.nic.it/NA/riassegnazione-curr.txt

Particolarmente importante l’art. 3 P.d.R, che individua il contenuto del reclamo, che dev’essere inviato dal ricorrente all’Ente prescelto sia in forma cartacea (in duplice copia) sia in formato elettronico. Viene precisato, al 2°comma, che esso può avere ad oggetto anche più nomi a dominio, purchè appartenenti al medesimo titolare.

La 1°parte del reclamo contiene “i dati essenziali” della procedura: si trovano, infatti, le generalità ed i recapiti delle parti.

Nella parte narrativa del reclamo devono invece essere indicati e provati i presupposti sostanziali della procedura la cui prova incombe al ricorrente (e cioè si tratta delle condizioni sub a) e c)). Vanno pertanto indicati i motivi per i quali il nome a dominio risulterebbe identico o confondibile col marchio o col nome e cognome del ricorrente ed i motivi per i quali il resistente avrebbe registrato ed userebbe il dominio in malafede.

In allegato al reclamo devono essere presentati i documenti che lo supportano ed in particolare deve essere fornita la prova della registrazione del segno distintivo o del marchio cui il reclamo si riferisce.

Unitamente al reclamo il ricorrente deve versare il corrispettivo stabilito (il quale varia per ogni Ente Conduttore, che ha facoltà di decidere il prezzo della procedura, col solo limite di non applicare tariffe inferiori a 400 euro). Le spese – è opportuno sottolinearlo – sono ad esclusivo carico del ricorrente, dato che in questa procedura esse non seguono la regola della soccombenza: il resistente, pertanto, non dovrà mai sopportare alcun costo.

Una volta che il reclamo è pervenuto all’Ente Conduttore, questo ne verifica la regolarità formale e, se l’operazione si conclude con esito positivo, procede all’invio del reclamo al resistente.

Il resistente ha così conoscenza del reclamo ed ha da tale momento 25 giorni di tempo per inviare all’Ente Conduttore un proprio scritto difensivo.

Nella replica (che, quanto alle “modalità di trasmissione”, soggiace ai medesimi obblighi già visti per l’invio del reclamo) il resistente deve confutare le affermazioni del ricorrente, evidenziando – in particolare – i motivi per i quali ritenga di avere titolo al mantenimento del dominio già assegnatogli.

Giova ricordare che il resistente non è tenuto ad inviare detta replica, in quanto ha una mera facoltà e non un obbligo di presentare una memoria a sostegno delle proprie ragioni.

“Se il resistente non invia alcuna replica – precisa, infatti, l’ultimo comma dell’art. 5 P.d.R. – il Collegio decide la controversia sulla base del solo reclamo”.

E molto spesso il resistente non presenta alcunché. Trovo, comunque, che sia sempre preferibile far pervenire uno scritto, per mettere il Saggio in condizione di decidere più serenamente. Ovviamente “est modus in rebus”, perché – all’opposto – ci sono irriducibili personaggi che fanno arrivare note difensive davvero bizzarre (giorgio-armani.com: il resistente, giapponese, sosteneva di aver diritto al nome a dominio, perché “giorgio-armani” era il nome… del suo cane!!).

Il Collegio viene formato dall’Ente Conduttore, in forma monocratica o collegiale a seconda della scelta effettuata dal ricorrente che dovrà limitarsi ad indicare il tipo del collegio decidente, senza poter nominare direttamente il Saggio (ciò è peraltro evidente: in caso contrario la parte che promuove la procedura potrebbe praticamente “scegliersi il giudice”. Ed infatti dato che l’elenco dei saggi è pubblico, come pubbliche sono anche le decisioni da costoro rese, sarebbe facile in linea teorica capire quale possa essere l’orientamento più favorevole ad uno specifico caso).

Il Collegio si ritiene costituito con l’accettazione dell’incarico, ricevuta dall’unico Saggio o dal terzo dei tre.

Le modalità di svolgimento della procedura sono stabilite liberamente dal Collegio, il quale deve tuttavia assicurare un trattamento imparziale alle parti, concedendo ad ognuna di esse un uguale diritto di difesa.

Un punto centrale – e che tuttavia non è stato preso in considerazione da parte della dottrina con l’attenzione che invece avrebbe meritato – riguarda l’ampiezza (ed i limiti) dei poteri istruttori del Saggio.

Ci si chiede, in altre parole, se il Saggio, nel decidere la lite, sia vincolato alle allegazioni della parti o possa invece formare il suo convincimento aliunde. La questione, all’evidenza, non è mera disputa accademica, ma problema concreto, pratico. Peraltro molto frequente, perché la parte (che non è tenuta ad avvalersi dell’assistenza di un professionista nella redazione del reclamo o della replica) spesso sorvola su aspetti che avrebbe invece dovuto illustrare compiutamente (per tutti: le ipotesi di malafede). Le regole che disciplinano la procedura sul punto tacciono. Va detto che certa dottrina riconosce al Collegio la possibilità di effettuare d’ufficio le indagini che quest’ultimo ritiene indispensabili per pervenire ad una corretta decisione. Sembra però preferibile – anche per non forzare la lettera delle regole – accogliere l’opposto orientamento e dunque ritenere che il Collegio debba assumere la propria decisione unicamente sulla base delle affermazioni rese dalle parti e dei documenti prodotti (cfr. art. 15 P.d.R).

Potrà il Saggio, eventualmente, richiedere a ciascuna delle parti ulteriori precisazioni e documenti (come previsto ex art. 12 P.d.R.). Anche in questo caso, tuttavia, la laconicità del disposto testè citato non chiarisce se il collegio debba limitarsi a prospettare genericamente ai soggetti in lite di argomentare più diffusamente le rispettive posizioni ovvero se abbia la possibilità di formulare specifici quesiti alle parti (es: se il resistente abbia “fatto incetta” di domini corrispondenti a marchi celebri). Per restare all’esempio fatto, è evidente che, così facendo, il Saggio ricaverebbe preziose informazioni in ordine alla malafede del resistente; e tuttavia non sembra possibile che il Collegio possa arrogarsi tali poteri.

Una caratteristica del procedimento collegiale è la sua celerità, per cui tutti i termini, salvo eccezioni, sono perentori e comportano per chi non li rispetta la decadenza dal potere di compiere quel determinato atto.

Entro 15 giorni dalla sua formazione (30 nel caso in cui siano stati chiesti alle parti chiarimenti) il Collegio rende nota la propria decisione all’Ente Conduttore, che a sua volta provvede, nei 4 giorni successivi, a comunicarla alle parti, alla RA ed al presidente della NA.

E’importante sottolineare che il Collegio può accogliere il ricorso solo nel senso di disporre il trasferimento del DN, mentre null’altro può essere disposto in positivo. Ed infatti nella PDR il ricorrente può solo chiedere il trasferimento del nome a dominio, non anche la cancellazione dello stesso. E’, a mio avviso, un limite della procedura in esame. Sul punto mi limito ad osservare che le “analoghe” procedure amministrative adottate dall’ICANN (le c.d. MAP, che hanno “ispirato” la nostra PDR) prevedono per il ricorrente la sopra evidenziata doppia possibilità (si parla, espressamente, di “transfer” come alternativa alla “cancellation”). E, a quanto mi risulta, in più occasioni il ricorrente opta proprio per la cancellazione (come avvenuto nel caso nokiagirls.com, dominio dal nome equivoco che la Nokia desiderava unicamente venisse “tolto dalla scena”, non essendo evidentemente interessata all’assegnazione dello stesso a proprio nome).

Da noi, come detto, non c’è sulla carta la possibilità della cancellazione del DN, ma un “escamotage” può permettere al ricorrente di ottenere al lato pratico lo stesso risultato. Mi spiego. E’noto infatti che la pronuncia che dispone la riassegnazione non effettua un vero e proprio trasferimento del nome a dominio (cfr. art. 14 Regole di Naming); la RA, ricevuta la decisione, revoca il DN ed invita il ricorrente ad inviare la LAR, per dare così inizio alla richiesta del dominio oggetto di decisione. In particolare, se la procedura per l’assegnazione non viene intrapresa entro 30 giorni il DN può essere nuovamente e liberamente assegnato a chiunque ne faccia richiesta.

Come si vede, se il ricorrente lo desidera può non dar seguito al trasferimento del nome a dominio, lasciando decorrere il periodo di 30 giorni senza attivarsi. Di fatto il dominio è stato cancellato.

Un’altra particolarità della decisione. Se il Saggio ritiene che il reclamo sia stato promosso in malafede (magari per screditare l’assegnatario del DN) nella decisione si fa menzione di tale fatto e questa parte della decisione viene sempre pubblicata, anche qualora la pronuncia non venga resa integralmente disponibile on line.

La ratio di questa previsione è, all’evidenza, quella di disincentivare il c.d. “riverse domain name hijacking”: fenomeno piuttosto diffuso per il quale i titolari di un marchio registrato – il più delle volte “celebre” – hanno tentato di approfittare della loro posizione privilegiata cercando di farsi assegnare un dominio già legittimamente registrato da un terzo, titolare, a sua volta, di un concorrente diritto sul dominio stesso (es.: se Giorgio Armani promuovesse una PDR per armani.it, registrato dall’omonimo timbrificio di Treviglio (BG)). (vedasi, per riferimenti concreti, le decisioni cimone.it, dvditalia.it).

Ricostruito così, nei suoi momenti essenziali, l’iter della presente procedura, andiamo ora ad esaminare più da vicino l’art. 16.6 Reg. Naming, norma davvero centrale per la corretta comprensione della PDR. E’la norma fondamentale, la trave portante dell’impalcatura della PDR, la disposizione che deve avere sempre “sotto gli occhi” il saggio che va a decidere la lite.

Perché, come abbiamo visto, 3 sono i presupposti che sorreggono – da un punto di vista giuridico – il trasferimento del nome a dominio contestato a favore del ricorrente e tutti e 3 tali presupposti sono disciplinati dalla norma poc’anzi citata.

Andiamo, perciò, ad analizzare l’art. 16.6, che individua subito – alla lettera a) – la prima condizione che dev’essere soddisfatta.

a) il nome a dominio contestato dev’essere identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti, o al proprio nome e cognome.

Il punto a) deve esere dimostrato dal ricorrente nei modi consueti, fornendo prova dell’esistenza di un proprio marchio o del proprio nome e cognome.

Nel silenzio della norma, occorrerà stabilire in concreto se la PDR potrà venire utilizzata, oltre che per tutelare marchi registrati, anche per tutelare marchi di fatto, ragioni sociali o altri segni distintivi (quali il titolo di una testata giornalistica, o uno slogan).

Il fatto che l’art. 16.6 faccia riferimento solo ad un marchio sembrerebbe escludere la possibilità di avvalersi della procedura per difendere ogni tipo di segno distintivo, ma ogni timore viene risolto dalla lettura contestuale dell’art. 3 Proc. Riass., che – nello stabilire il contenuto del reclamo – fa espresso riferimento ai segni distintivi, oltre che ai marchi.

Sempre con riferimento al punto a) devo evidenziare che – a mio parere – a nulla rileva che il marchio sia stato registrato in Italia o altrove, dato che le vigenti regole di Naming richiedono genericamente che il ricorrente vanti diritti su un marchio, indipendentemente dalla Nazione in cui questo è stato registrato.

D’altronde osservo che numerose decisioni relative a TLD “geografici” (e “geografico” è anche il “.it”) hanno disposto il trasferimento di domini in favore di soggetti che avevano dato prova di essere titolari di marchi registrati in Paesi diversi rispetto allo Stato di registrazione del dominio contestato (vedasi – a titolo meramente esemplificativo – le seguenti pronunce, relative al ccTLD “.tv” – Isole Tuvalu, Oceania – nonché al ccTLD “.ws” – Western Samoa, Oceania – : “gomaespuma.tv”, “Halifax.tv”, “nasdaq.tv”, “nokia.ws”, “zippo.ws”). Tutte queste considerazioni sono state esplicitate nella decisione che chi scrive ha reso relativa al dominio “antago.it”, ad oggi l’unica pronuncia italiana che ha dovuto affrontare questo problema.

Passiamo ora all’esame del 2° presupposto richiesto per la riassegnazione del dominio.

La lettera b) testualmente recita: “il resistente non ha alcun diritto o titolo in relazione al dominio contestato”. Sarà, pertanto, onere del resistente dare prova di un proprio concorrente diritto o titolo al nome a dominio, oppure dell’esistenza di una delle circostanze dalle quali l’art. 16.6 u.c. Reg. Naming deduce la presunzione di un legittimo uso del resistente al nome a dominio contestato (es.: egli è conosciuto col nome corrispondente al DN contestato, anche se non ha registrato il relativo marchio, oppure che del DN sta facendo un legittimo uso non commerciale, e così via…).

Come ben affermato dall’Avv.Ziccardi nella decisione “dinersclub.it/dinersclubitalia.it”, le prove previste dalla lett.b) “devono sempre essere tenute in grande considerazione, per evitare che le PDR vengano utilizzate unicamente per garantire al più forte economicamente, quasi d’ufficio, diritti su domini correlatati ai segni distintivi del ricorrente”.

Il 3° presupposto richiede che il DN sia stato registrato e venga usato in mala fede.

E’una condizione molto importante, un aspetto cruciale, e rivela che non ogni ipotesi di contraffazione del marchio sia ritenuta illecita ai fini della presente procedura. In altre parole, non si può colpire con lo strumento della PDR una contraffazione di marchio attuata in buona fede. Si potrà, volendo, adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria per vedere applicata la legge marchi, che reprime fenomeni di contraffazione più ampi, perché non dà rilevanza all’elemento soggettivo. Ma questo è un altro discorso, che esula dalla tematica di cui ci stiamo occupando.

Ciò posto, va detto che l’art. 16.7 Reg. Nam. elenca una serie di circostanze che, se dimostrate dal ricorrente, saranno ritenute prova della registrazione e dell’uso del dominio in malafede da parte del resistente (es.:il dominio è stato registrato per essere trasferito a caro prezzo al ricorrente, oppure per impedire al titolare di identico marchio di registrare in proprio tale nome a dominio, ecc.).

La disposizione poc’anzi citata, all’ultimo comma, si affretta però a precisare che l’elencazione delle “presunzioni di malafede” è meramente esemplificativa. Il Collegio potrà, pertanto, rilevare anche da altre circostanze elementi di malafede. Mi sembra corretto. Anzi, personalmente ritengo che, ai fini della procedura in esame, il termine “malafede” vada inteso nella sua accezione più ampia. Il che, per così dire, impone un’indagine “a 360° gradi” sul comportamento del titolare del dominio, al fine di indagare se emerga un “agire scorretto” di quest’ultimo, indice della sua consapevolezza di ledere diritti di terzi.

Così, passando in rassegna la giurisprudenza sul tema, annoto che è stato ritenuto essere in malafede chi registra un DN al solo scopo di impedire al ricorrente di portare sul web il proprio segno distintivo (cioè, come si legge di frequente, di impedire al ricorrente di riflettere sul DN il proprio nome o il proprio segno distintivo legittimamente registrato). (cfr. decisione aol.it)

Altre volte viene vista come indice di malafede – unita ad altre risultanze – la circostanza che il resistente abbia registrato altri domini in nessun modo riferibili alla sua attività, ma relativi a marchi e denominazioni di imprese famose. (barbie.it, pursennid.it, antago.it, ecomusei.it)

In certi casi, è stato considerato sintomo di malafede la detenzione passiva di un nome a dominio (c.d. “passive holding”, termine tecnico utilizzato anche da noi in Italia per definire correttamente tale fattispecie ): la detenzione, cioè, di un dominio cui non sono collegati contenuti raggiungibili tramite il protocollo http. Detto altrimenti – ed in termini più semplici –si tratta della mancata attivazione del sito (classica ipotesi, certamente nota a tutti, è la “pagina bianca” in cui campeggia la scritta “sito in costruzione”). (aol.it, guidasposi.it)

O ancora, per restare in tema, l’attivazione del sito solo in un momento successivo alla comunicazione del reclamo. E’un caso realmente accaduto, e ci si riferisce al dominio avid.it, nel quale – a seguito del reclamo del ricorrente (AVID, multinazionale leader nel settore della fornitura di strumenti audio e video digitali) – il resistente ha attivato un’improbabile pagina web che faceva riferimento ad un ipotetico “Avid – antiarrhytmics versus implantable defribrillators”, a dire del resistente il titolo di un articolo medico pubblicato sul New England Journal of Medicine. Ma anche questo, all’evidenza, si è rivelato uno “stratagemma” davvero poco astuto, ritenuto, invece, elemento di malafede.

Talora, poi, sono le pagine stesse del sito a provare – ictu oculi – la malafede del resistente (spesso, infatti, il sito è stato predisposto con il preciso intento di far credere all’ignaro visitatore di essere entrato nel sito ufficiale del ricorrente). (antago.it)

Tirando ora le fila di quanto fin qui detto sulla procedura di riassegnazione – ed avviandoci a concludere – va osservato che l’ambito della cognizione attribuita al Collegio è limitata all’accertamento della sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 16.6 Reg. Naming per il trasferimento del nome a dominio contestato. Deve essere chiaro, in altre parole, che la PDR è un’alternativa differente, in tutto e per tutto, rispetto alla composizione giudiziale delle liti.

Presentata così, la PDR sembra essere la “panacea” di tutti i mali che attualmente affliggono i domain names, in relazione al domain grabbing.

Indubbiamente, che sia uno strumento efficace è ormai assodato e ciò è testimoniato anche dal crescente successo che la procedura sta incontrando presso il pubblico (ad oggi si contano circa 100 decisioni).

Ovviamente presenta lati negativi (tra cui la possibilità che l’attuazione della decisione sia vanificata dall’instaurazione – entro 15 giorni dalla pronuncia del saggio – di una causa ordinaria dinanzi all’Autorità Giudiziaria), ma senz’altro superiori sono i “punti di forza”: la competenza del saggio, i costi contenuti e la celerità della procedura, abissale se paragonata ai tempi della giustizia ordinaria.

Quindi – e per concludere – invito a considerare che, nell’ambito di una contesa su un dominio, oltre alla composizione giudiziale delle liti, ci sono strumenti di risoluzione alternativi: il giudizio arbitrale e la procedura di riassegnazione, che presenta senza dubbio profili di assoluto interesse.

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Cookie, le nuove regole

Cookie, una recente ricerca ha portato alla luce una realtà molto amara: il 97% dei siti web in Europa non rispetta almeno una delle previsioni del GDPR. Il dato è emerso a pochissimi giorni dall’entrata in vigore definitiva delle Nuove Linee Guida del Garante per la protezione dei dati personali in tema di privacy e cookie sui siti web:

le nuove Linee Guida sono già in vigore!

I siti web non in regola sono quindi sanzionabili e webmaster e proprietari possono incorrere in sanzioni fino al 4% del fatturato annuale.

Per approfondire > Garante Italiano: in una pagina a tema tutte le nuove linee guida adottate sui cookie


La conformità in pochi passaggi: con Acconsento.click siamo pronti alla sfida

In vista di questa importante scadenza, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo studiato approfonditamente la nuova normativa e migliorato la nostra soluzione Acconsento.click

Acconsento.click è una soluzione in cloud dotata di uno scan engine che individua i cookie attivi sui siti web e genera un’informativa specifica e personalizzata conforme alle disposizioni del Regolamento Generale di Protezione dei Dati e successive linee guida:

  • dal lato del webmaster, acconsento.click è un piccolo blocco di codice da aggiungere al proprio sito web, generato su misura dopo la scansione automatizzata del sito stesso.
  • per l’utente navigante consente la visualizzazione non solo delle informative, ma anche di esprimere un consenso granulare secondo le proprie volontà. L’utente potrà anche modificare le proprie preferenze in qualsiasi momento, grazie al pannello di controllo che vedrà sempre disponibile sul sito web. Il sito web ne guadagnerà in reputazione verso l’utente, che sentirà tenute davvero in considerazione le proprie preferenze. 

Acconsento.click ha recepito le nuove Linee Guida

Le nuove Linee Guida del Garante sono entrate in vigore il 10 Gennaio 2022: adesso i siti web non conformi sono sanzionabili. Con il supporto di importanti studi legali, abbiamo studiato approfonditamente tutte le novità e le abbiamo integrate in Acconsento.click. Adottare Accosento.click renderà immediatamente conforme alle normative attuali (non solo il GDPR, ma anche le Linee Guida del Garante per la protezione dati personali e dell’ European Data Protection Board).

Le novità che abbiamo introdotto non sono soltanto miglioramenti funzionali, ma vengono incontro a PRECISI OBBLIGHI NORMATIVI.

Ecco tutte le novità introdotte:

    • Cookie banner:
      i pulsanti “Accetta” e “Rifiuta” sono stati resi obbligatori. Le informative che non prevedono la possibilità di rifiutare il consenso non sono più legali.
    • Scelte granulari per l’utente:
      l’utente adesso può esprimere scelte granulari sulle funzionalità, le terze parti e le categorie di cookie da installare.
    • Preferenze modificabili in qualsiasi momento:
      l’utente adesso può aggiornare le proprie preferenze di tracciamento in qualsiasi momento.
    • Raccolta del consenso per scorrimento:
      il consenso via semplice scorrimento del mouse è stato reso non valido, come previsto dalla Nuova Normativa.
    • Stop al cookie wall:
      il cookie wall è stato eliminato. Le nuove disposizioni hanno infatti reso illegale l’obbligo di accettare i cookie per poter accedere ai contenuti di un sito web.
    • Validità delle preferenze dell’utente relative al consenso:
      dopo aver chiesto il consenso la prima volta, viene mantenuto per 6 mesi prima di poterlo chiedere nuovamente, salvo se viene svuotata la cache o se vengono cambiate le preferenze dall’utente stesso. 
    • Prova del consenso:
      Acconsento.click fornisce tutto il necessario per dimostrare, in caso di bisogno, che il gestore del sito ha ottenuto un consenso al trattamento dei dati valido perchè espresso secondo le previsioni del GDPR e delle Nuove Linee Guida Cookie.

Insomma non si potranno più utilizzare i cookie?
No affatto, Acconsento.click tiene conto dell’utilità e del valore che i cookie possono fornire ai gestori di un sito web: ecco cosa sarà possibile fare rimanendo conformi alla normativa vigente

  • Installazione di Cookie statistici (analytics)
    i cookie statistici di prima parte possono essere installati senza il consenso dell’utente (e senza blocco preventivo).
  • Installazione di Cookie statistici di terza parte
    I cookie statistici di terza parte possono essere installati senza il consenso dell’utente (e senza blocco preventivo) solo a determinate condizioni, che possiamo valutare assieme.

Il tuo sito web è in regola? E quello dei tuoi clienti?
Contattaci, valutiamolo assieme e risolviamo il problema!

Adottare Accosento.click garantisce la conformità alle normative attuali in fatto di privacy e cookie!

StrongBox Cloud PRO

Strong Box PRO

StrongBox Cloud PRO è la soluzione alla perdita o il furto di dati, eventi sempre più frequenti di quanto si possa pensare: sbalzi di tensione, incendi e allagamenti, per non parlare dei furti, sono tutti eventi che accadono improvvisamente e possono causare gravi perdite di dati nella propria struttura informatica.


Con StrongBox Cloud PRO ti permette di pianificare i backup dei dati gestiti all’interno della tua organizzazione con la massima semplicità e sicurezza mettendo al sicuro i tuoi dati, custodendoli in forma crittografata su server remoti e garantendoti di poterne rientrare in possesso rapidamente in caso di necessità.

StrongBox Cloud PRO rende la tua organizzazione conforme all’Art.32 del GDPR – Sicurezza del trattamento: “il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico”

Come funziona StrongBox Cloud PRO

StrongBox Cloud PRO ti libera da qualsiasi preoccupazione perché archivia e protegge i tuoi file dopo averli portati in Cloud.

-Ripristina i tuoi dati: Consente di ripristinare i tuoi file in caso di disastro dovuto a guasto, attacco virus, evento accidentale ed anche in caso di errore umano.

-Crittografia sicura: StrongBox Cloud PRO garantisce la sicurezza dei file conservati 24 ore su 24, tramite l’uso di AES 256, uno dei più potenti algoritmi di crittografia in circolazione.

-Rispetto della Privacy: Una protezione completa dei dati: file, cartelle, posta elettronica. StrongBox Cloud PRO conserva i tuoi dati nel totale rispetto delle normative nazionali ed europee sulla privacy.

-Sempre disponibile: StrongBox Cloud PRO permette di visualizzare e condividere i file archiviati nel cloud, da qualsiasi luogo, da qualsiasi browser e da qualsiasi device – anche dal tuo tablet o smartphone – attraverso l’app dedicata.

Rischi di perdita dei dati

  • Guasto del disco
  • Criptazione da ransomware

  • Furto del device

  • Crash del sistema

  • Errore umano

  • Virus

  • Corruzione dei files

  • Incendio

  • Allagamento

Contattaci per saperne di più del nostro servizio di Backup in Cloud oppure per conoscere altri nostri prodotti e servizi Clicca qui.

Comunicazione DPO

Comunicazione DPO al Garante Privacy, la procedure online semplifica la comunicazione.

La procedura online è disponibile oltre che per pubbliche amministrazioni, anche per le imprese tenute alla nomina del DPO, responsabile della protezione dei dati, devono utilizzare per effettuare le dovute comunicazioni al Garante Privacy. Si tratta, lo ricordiamo, dell’adempimento previsto dall’articolo 37 del GDPR, il tanto atteso Regolamento UE che entra in vigore in tutti gli Stati Membri il 25 maggio.

La procedura per la comunicazione dei dati del DPO (RPD – Responsabile Protezione Dati), è disponibile online sul sito dell’Authority. Nei giorni scorsi, il Garante aveva pubblicato un fac-simile della comunicazione, puramente esemplificativa, per consentire ai soggetti coinvolti di familiarizzare con l’adempimento.

Dati richiesti

Il modulo da compilare si compone di quattro parti. Nella sezione A si inseriscono altri dati relativi al soggetto che effettua la comunicazione. E al momento che il titolare del trattamento è l’impresa o il professionista tenuto alla comunicazione dei dati o la pubblica amministrazione, la comunicazione sarà effettuata dal legale rappresentante dell’azienda o dell’ente, o da un suo delegato. Bisogna indicarne cognome, nome e indirizzo di posta elettronica. Se la comunicazione è effettuata dal rappresentante legale, bisogna indicare anche nome e cognome del delegante.

La sezione B è dedicata al titolare o responsabile del trattamento. In base alla definizione contenuta nel GDPR, il titolare del trattamento è:

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.

Il responsabile del trattamento è :

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Si barra la casella relativa all’iscrizione o meno agli indici nazionali dei domicili digitali e poi si compilano i campi seguenti: denominazione, codice fiscale o partita IVA, e via dicendo. Se il soggetto risulta iscritto agli indici nazionali, è obbligatorio indicare l’indirizzo PEC (posta elettronica certificata), mentre la mail ordinaria è facoltativa. Viceversa, per coloro che non sono iscritti agli indici nazionali, o che operano in altri stati, è obbligatorio compilare il campo dedicato all’e-mail mentre è facoltativa la PEC.

I gruppi imprenditoriali, dovranno compilare anche l’apposita sezione B1, segnalando se il soggetto che effettua la comunicazione è la controllante, una controllata, o se non fa parte di un gruppo imprenditoriale che si è avvalso della designazione del RPD di gruppo.

 

La sezione C riguarda il Responsabile della Protezione Dati (Data Protection Officer). Si indica innanzitutto se il soggetto è interno o esterno (in questo caso, bisogna anche specificare se si tratta di persona fisica o giuridica) e quindi si compilano i campi relativi alle sue generalità e ai dati di contatto.

 

Infine, la sezione D è dedicata alle modalità con cui il titolare dei dati decide di pubblicare i dati di contatto del DPO (sito web o altro).

 

Dopo aver compilato e inviato il file digitale, arriva una mail con un file allegato, che va sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata e inviato in formato CAdES, il tutto entro 48 ore. Il file così inviato costituisce l’avvenuta comunicazione: verrà analizzata dal Garante, che può rigettarla o accoglierla.

Attenzione: è molto importante che il file firmato digitalmente corrisponda perfettamente a quello contenuto nella mail inviata, quindi il consiglio è di non aprire il file ricevuto, limitandosi a salvarlo in locale e ad apporre la firma digitale, per non rischiare di vedersi rifiutare la domanda. L’eventuale rigetto è comunicato via mail (all’indirizzo indicato nella sezione A del modulo).

Se invece la comunicazione viene considerata valida, il soggetto che ha effettuato la comunicazione riceve (sempre via mail), un numero di protocollo utilizzato per la registrazione dei dati comunicati. Il titolare del trattamento riceve, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella sezione B, un documento informatico con le informazioni inserite all’atto della compilazione del modulo e l’indicazione del numero di protocollo utilizzato per la registrazione dei dati comunicati. Il soggetto designato come responsabile del dati riceverà, mediante comunicazione inviata all’indirizzo PEC indicato al punto 5 della sezione C, un documento informatico contenente le informazioni inserite all’atto della compilazione del modulo e l’indicazione del numero di protocollo utilizzato per la registrazione dei dati comunicati.

Il numero di protocollo diventa il riferimento per tutte le successive comunicazioni con il Garante privacy.

Green Pass, la soluzione

Green Pass, il famigerato “biglietto verde”, sta facendo impazzire imprenditori e pubbliche amministrazioni.

I consulenti inviano continuamente registri e modelli, i responsabili del G.D.P.R., informative e lettere di incarico, alcuni favorevoli al registro dei controlli, altri sfavorevoli.

La maggiore difficoltà si incontra per il titolare, nel dover/poter verificare nel più breve tempo possibile l’effettiva validità del Grenn Pass.

La soluzione oltre ad esistere, è anche facilmente percorribile ad un costo accessibilissimo. Viene in nostro aiuto una soluzione sviluppata da una azienda Leader nel settore della gestione delle presenze.

Parliamo di Libemax S.r.l., azienda Bergamasca, specializzata nella gestione delle problematiche legate alle timbrature, presenze, controllo accessi e gestione.

Libemax ha ideato svariate modalità per supportare, sistemi che non richiedono la presenza di un operatore dedicato (a differenza di App Verifica C19).

Usando l’algoritmo della validazione europea, il Lettore Green Pass consente la verifica di tutti i certificati rilasciati in Europa e, garantendo al 100% la tutela della privacy, non memorizza in alcun modo i dati sanitari e sensibili.

Come da DPCM del 12 ottobre 2021:
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;

Grazie all’integrazione con App Rilevazione Presenze, prima di ogni timbratura di ingresso al dipendente viene richiesto il Green Pass. Se il certificato è memorizzato sul dispositivo della persona, il processo è automatico.

Ecco le due soluzioni cheil nostro partner Libemax ha ideato:

Funzionalità Presenze

Ogni giorno, alla prima timbratura, verrà richiesto al dipendente di scansionare il QR Code o di caricarlo da galleria (immagine o PDF).

Per tutte le successive timbrature della giornata non sarà più richiesto nulla.

Il giorno successivo, alla prima timbratura, verrà selezionato in automatico il Green Pass verificato il giorno precedente (non viene memorizzato sui nostri server, ma sul dispositivo del dipendente). Se valido non verrà segnalato nulla, al contrario sarà richiesto di aggiornarlo.

Da pannello web sarà possibile vedere lo stato dei certificati dei dipendenti della giornata e i dati anonimizzati dei giorni precedenti.

Sono a disposizione API per collegamenti con sistemi esterni.

Timbratrice mobile

Dopo aver passato il badge, ad ogni timbratura di ingresso verrà richiesto di mostrare il Green Pass. Se il certificato non è valido verrà impedita la timbratura.

Da pannello web sarà possibile vedere lo stato dei Green Pass dei dipendenti della giornata e i dati anonimizzati dei giorni precedenti.

Sono a disposizione API per collegamenti con sistemi esterni.

Non esitare a contattare i nostri esperti per fissare un appuntamento gratuito ed una dimostrazione pratica, potete anche inviare una email a greenpass@mbli.it, sarete ricontattati al più presto.

Telemarketing selvaggio: il Garante sanziona tre call center

Telemarketing selvaggio, il Garante sanziona tre Call Center, questo è il titolo che oggi compare tra le news del sito del Garante della Privacy.

Si iniziano a vedere il primi controlli dell’organo di controllo che per vari fattori ancora non sono entrati nel vivo; un pò per la pandemia, un pò per il ritardo nella partenza, di fatto le aziende che oggi si sono adeguate al G.D.P.R., sono veramente poche, in particolare qui al “SUD”, dove tutto è sempre più “complicato”.

Riportiamo per comodità il testo integrale riportato tra le news del sito del Garante, ricordando che il telemarketing è un servizio sempre più a rischio di violazione privacy.

Telemarketing selvaggio, il Garante sanziona Call Center, il titolo che compare tra le news del sito del Garante della Privacy.

Telemarketing selvaggio: il Garante sanziona tre call center

I primi provvedimenti dell’Autorità dopo quelli sulle compagnie telefoniche

Rispettare la volontà degli utenti di non essere più disturbati, effettuare telefonate di marketing solo con preventivo specifico consenso, adottare adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare la privacy degli utenti. Queste sono alcune delle prescrizioni, in aggiunta a sanzioni pecuniarie, che il Garante per la protezione dei dati personali ha imposto a tre società di call center che disturbavano con offerte commerciali indesiderate decine di migliaia di utenti.

[VEDI PROVVEDIMENTI DOC. WEB N. 9577042, 9577065 E 9577371] .

Dopo le sanzioni alle compagnie telefoniche che avevano commissionato ai call center campagne promozionali senza adeguate istruzioni e controlli, l’Autorità ha effettuato verifiche sull’operato delle società incaricate delle attività di telemarketing.

Dalla complessa attività istruttoria e ispettiva del Garante è emerso che i tre call center avevano chiamato numerose persone non incluse nelle liste ufficiali fornite dal committente, utilizzando delle cosiddette utenze ‘fuori lista’.

I numeri telefonici fuori lista erano spesso riferibili a utenti che non avevano fornito un libero e specifico consenso a essere contattati per promozioni commerciali o si erano appositamente iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni. In molti, tra l’altro, avevano più volte manifestato agli operatori dei call center o della società committente la volontà di non essere più disturbati e di essere inseriti nelle cosiddette black list.

Alcuni numeri telefonici utilizzati per le chiamate commerciali, inoltre, non appartenevano a utenze “referenziate”, ovvero suggerite da qualche familiare o conoscente, ma erano di provenienza incerta o non verificata e documentata.

Il Garante ha poi rilevato la violazione del principio di privacy by design, ossia la mancanza di un adeguato governo del trattamento dei dati necessario per garantire il rispetto dei diritti degli interessati previsti dal Regolamento Ue (Gdpr).

Nel calcolare l’ammontare delle sanzioni, l’Autorità ha tenuto conto, tra i vari aspetti, del differente livello di gravità delle violazioni commesse dai tre call center e della cooperazione offerta all’Autorità, ma anche del periodo di grave crisi socio-economica collegata all’emergenza pandemica.

Il primo call center ha commesso il maggior numero di violazioni. Ha, tra l’altro, disturbato un numero più significativo di persone e con un’elevata frequenza, tanto che un utente è stato contattato, nonostante la sua opposizione, anche 155 volte in un mese. Dovrà quindi pagare una sanzione di 80.000 euro.

Anche il secondo call center ha presentato criticità di sistema, relative in particolare alla carente verifica della liceità dei dati contenuti nelle liste di contatto acquistate da imprese terze, anche in relazione alla validità dei consensi forniti per il marketing. Durante l’istruttoria il call center ha, però, affermato di aver proceduto alla nomina di un nuovo Dpo e di aver intrapreso un percorso di complessiva revisione della propria strategia commerciale e della privacy policy. Alla società è stata comminata una sanzione di 15.000 euro.

Al terzo call center è stata contestata una sanzione minore, essendosi adoperato per gestire il problema delle liste di utenze telefoniche “referenziate” tenendo traccia di alcuni elementi come l’origine dei dati e gli operatori che avevano lavorato sulle specifiche utenze. La società, in fase di cessazione delle attività e di liquidazione volontaria, dovrà pagare una sanzione di 5.000 euro.

In tutti e tre i casi, il Garante non ha ritenuto validamente utilizzata la base giuridica del legittimo interesse, ha vietato l’ulteriore utilizzo per il marketing dei dati trattati illecitamente e ha prescritto la tempestiva adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare il corretto trattamento, con particolare riguardo ai dati ‘fuori lista’ e a quelli presenti in black list.

Qlocker, dati criptati da ransomware con riscatto in Bitcoin


Qlocker, è il nome del ramsonware che attualmente sta effettuando un’enorme campagna di contagi, che ha come obiettivo quello di crittografare i dati degli utenti che utilizzano dispositivi di archiviazione di tipo NAS, in particolare a marchio QNAP.

Gli aggressori utilizzerebbero 7-zip per la compressione dei dati in archivi protetti da password e chiederebbero il pagamento di un riscatto in Bitcoin.

Il ransomware che sta terrorizzando gli utenti QNAP sin dal 19 aprile scorso (2021) viene identificato con il nome di Qlocker. Secondo quanto spiegato dai colleghi di BleepingComputer, il ransomware sarebbe in grado di utilizzare 7-zip per spostare tutti i dati degli utenti all’interno di archivi compressi e protetti da password.

Mentre l’attacco da Qlocker è in corso, il gestore delle risorse dei NAS QNAP mostra numerose istanze di 7-zip (7z) in esecuzione da riga di comando.

 

Quando il ransomware Qlocker termina la propria procedura, i file del dispositivo QNAP sono memorizzati in archivi 7-zip protetti da password dall’estensione .7z. Per estrarre questi archivi, le vittime devono inserire una password conosciuta solo dall’attaccante.

Dopo che i dispositivi QNAP sono criptati, gli utenti vengono lasciati con una nota di riscatto chiamata “!!!READ_ME.txt” che include una chiave client unica che le vittime devono inserire per accedere al sito di pagamento Tor del ransomware. A tutte le vittime viene detto di pagare 0,01 Bitcoin, l’equivalente di circa 450 euro al momento della scrittura di questo articolo, per ottenere la password necessaria a liberare i propri dati.

 

Recentemente QNAP ha risolto alcune vulnerabilità critiche che potrebbero consentire agli aggressori di ottenere l’accesso completo a un dispositivo ed eseguire un ransomware. QNAP ha risolto queste due vulnerabilità chiamate CVE-2020-2509CVE-2020-36195 il 16 aprile.

QNAP ha risposto alle domande di BleepingComputer affermando che è possibile che Qlocker sfrutti la vulnerabilità CVE-2020-36195 per eseguire il ransomware sui dispositivi vulnerabili. È dunque fortemente raccomandato l’aggiornamento di QTS, Multimedia Console e Media Streaming Add-on alle ultime versioni.

Questo ovviamente non riporterà indietro i vostri file ma vi proteggerà con molta probabilità da futuri attacchi che utilizzano tale vulnerabilità.

Obblighi legali siti WEB

obblighi e leggi per non rischiare sanzioni, la normativa sui siti web è chiara

Aprire un sito web è un’avventura fantastica, che però ha i suoi lati noiosi legati alla burocrazia. Quando si deve pubblicare un progetto online è necessario attenersi alla normativa italiana ed europea relativa alle pubblicazione di contenuti web e al commercio elettronico. Facciamo una rapida analisi della disciplina che regolamenta i comportamenti delle aziende che decidono di lavorare online. 

I dati della tua azienda: come e dove indicarli sul web

Secondo l’Art. 2250 del Codice Civile, tra gli obblighi troviamo i dati societari devono essere obbligatoriamente comunicati online. Ma quali informazioni bisogna comunicare? Dipende dalla natura giuridica dell’azienda:

  • Le Ditte individuali devono indicare la Partita Iva nel sito aziendale (inclusi i siti utilizzati per motivi pubblicitari).
  • Le Società di persone costituite da due o più soci devono comunicare sia negli atti che nella corrispondenza (fatture, DDT) questi dati: la ragione sociale, la sede dell’azienda, codice fiscale/partita Iva, sede del Registro delle Imprese a cui si è registrati e numero di iscrizione e (se esiste) lo stato di liquidazione dell’azienda.
  • Società di capitali di cui fanno parte le Società per Azioni (S.P.A.), le Società a Responsabilità Limitata (S.R.L.) e le Società in Accomandita per Azioni (S.A.P.A.) devono segnalare negli atti, nel sito web, nella corrispondenza (fatture, DDT ed e-mail), nelle pagine aziendali sui social media:

Cosa Comunicare?

  • Ragione sociale
  • Sede della società
  • Partita Iva/ Codice Fiscale
  • Dati relativi al Registro delle Imprese ovvero l’ufficio e il numero di registrazione
  • Capitale sociale relativo all’ultimo bilancio
  • Eventuale stato di liquidazione o stato di società singola

Se non si rispettano queste disposizioni si rischiano delle sanzioni tra i 206 e 2.065 euro inviate dalla Camera di Commercio. Mica male.

E-Commerce: cosa devi sapere se vuoi vendere online, obblighi da rispettare

Il commercio elettronico è regolato dalla normativa comunitaria a cui sono legati i 28 stati membri dell’Unione Europea, vediamo i punti principali della normativa:

  • La direttiva europea 2011/83 detta le leggi del risarcimento: il termine per restituire la merce è di 14 giorni. Le merci si possono restituire anche nel caso si cambi idea o per qualsiasi altra ragione. Eventuali costi di restituzione a carico dell’utente devono essere specificati in anticipo ovvero al momento dell’acquisto o in una pagina apposita dell’e-commerce.
  • I dati del rivenditore e del prestatore devono essere resi pubblici, anche il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e l’indicazione degli estremi del responsabile in caso di attività soggette a licenza e altra concessione.
  • Per eventuali extra è vietato ricorrere a caselle preselezionate, come succedeva una volta. Le caselle che elencano i servizi extra devono essere deselezionate di base, sarà poi il cliente a cliccare sui servizi aggiuntivi che desidera acquistare.
  • Il prezzo dei prodotti deve essere chiaro. I costi aggiuntivi devono essere specificati al momento dell’ordine e non al momento del pagamento.

Trattamento della Privacy e i Cookie: tutela i tuoi clienti

I dati sensibili dell’utente che accede o acquista sul sito o che rilascia durante telefonate o altra corrispondenza sono assolutamente riservati. Uno spazio del sito web deve essere destinato all’informativa sulla tutela della privacy. La mancata pubblicazione può dare avvio a sanzioni che vanno dai 6.000 ai 36.000 euro. Per utilizzare i dati dell’utente è necessario un consenso informato, che deve essere dato dopo la lettura di tale informativa. Tra gli obblighi troviamo dal 2012 il comunicare l’uso dei cookies, strumenti che memorizzano i dati di navigazione.

Fusioni e scissioni: puoi comunicarle anche online

Ulteriori obblighi porta il Decreto Legislativo n. 123 del 22 Giugno 2012 che tra le più importanti novità che permettono di raggirare la burocrazia e velocizzare il processo di fusione o scissioni di una società. Se prima si potevano realizzare con con una comunicazione al Registro delle Imprese da qualche anno si possono pubblicare sul sito web aziendale ma questi documenti devono essere autentificati con firma digitale e marcatura temporale.

Se desideri gestire un sito web devi conoscere anche questi lati meno divertenti, ma sempre utili per non rischiare brutte sorprese. Per approfondire l’argomento ti consigliamo di visitare la pagina dedicata alla creazione di nuove imprese in Europa, dove potrai trovare tanti spunti per migliorare il tuo progetto imprenditoriale dal punto di vista legislativo.

PSD2, cosa cambia?

PSD2, porta diverse novità nella gestione dei pagamenti e del denaro.

In un mondo sempre più complesso, consumatori e aziende sono alla ricerca di servizi finanziari che possano aiutarli a perseguire i propri obiettivi.
La rivoluzione del settore dei servizi finanziari è appena cominciata: l’open banking consente ai provider di trasformare il modo in cui persone e imprese gestiscono il denaro.
I clienti potranno avere offerte personalizzate e costi inferiori, mentre i sistemi bancari dovranno abbracciare il concetto di apertura e digitalizzazione.
Non solo, saranno notevolmente rafforzate le misure di sicurezza. Questo grazie a nuovi standard di autenticazione per limitare il rischio frodi.

PSD2, vantaggi e tecnologia

Con la PSD2 (Payment Services Directive 2), l’Unione Europea si è espressa sul tema dei pagamenti elettronici con una direttiva specifica, che va ad impattare in modo importante sull’attività delle banche convenzionali.
All’atto pratico, con la PSD2 si vuole favorire la concorrenza sul mercato dei pagamenti e dare maggiore apertura alle informazioni dei conti correnti bancari.
In questo contesto, i soggetti di riferimento sono molti, con riferimento particolare ai fornitori dei servizi di pagamento. Sono dunque coinvolte le banche, le assicurazioni, le Telco e le società Fintech, sino ai cosiddetti TPP (Third Party Providers). Un aspetto importante riguarda la richiesta implicita nella direttiva: le banche dovranno concedere ai TPP un accesso sicuro ai conti dei clienti e alle informazioni sui pagamenti, allo scopo di concretizzare un mercato europeo dei pagamenti più efficiente.

PSD2 stravolge i canoni consueti di questo settore e apre a una grande varietà di player non tradizionali, generando grandi opportunità per tutte le parti in gioco.  Questo perché spalanca le porte del mercato dei pagamenti anche a parti terze, che offrono servizi basati sull’accesso alle informazioni del conto di pagamento e propongono servizi alternativi, fino ad oggi inesistenti.

Clienti, banche, operatori terzi

I dati che saranno trasmessi tra banche e soggetti terzi riguardano principalmente informazioni essenziali, legate ai prodotti bancari e agli istituti di credito. Ma c’è di più, con PSD2 le transazioni effettuate saranno registrate dalla banca e, successivamente, condivise anche a terze parti. Così si realizza l’open banking, attraverso API dedicate che consentono a nuovi soggetti di entrare nel mercato finanziario. Essi potranno dunque creare nuovi prodotti e servizi smart, ritagliati sulle esigenze dei clienti.

La sicurezza, tutti i giorni

Il regolamento pone particolare attenzione su aspetti quali i requisiti dell’autenticazione forte del cliente. Sussistono poi esenzioni dall’applicazione dell’autenticazione forte sulla base del livello del rischio connesso al servizio prestato, dell’importo e/o della frequenza dell’operazione, del canale di pagamento.
Sono definiti anche i requisiti di riservatezza e integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate.
La normativa sancisce anche i requisiti di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri. Questo, ai fini dell’identificazione, dell’autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni, nonché dell’attuazione delle misure di sicurezza, tra i diversi prestatori di servizi di pagamento coinvolti.

Per i clienti, tutto questo si traduce in una maggiore attenzione richiesta, almeno in principio. Il dialogo con il player della catena è fondamentale, così come assicurarsi che la propria banca abbia già predisposto servizi e soluzioni per evitare interruzioni di pagamento o blocchi delle transazioni tramite carta.

E-commerce: maggiore sicurezza nelle transazioni online

Per chi gestisce uno shop online, la normativa garantisce maggiore sicurezza nelle compravendite online e un e-commerce a norma. I consumatori possono effettuare pagamenti, o accedere alle proprie informazioni bancarie, senza doversi preoccupare di possibili frodi o violazioni della privacy.
Una delle grandi novità è l’introduzione della SCA (Strong Customer Authentication). Si tratta di un meccanismo che prevede l’identificazione in due passaggi per chi esegue un acquisto online.
Ad oggi, chi effettua un acquisto o un pagamento online, può semplicemente usare la carta di credito e il relativo numero di sicurezza. Con l’effettiva entrata in vigore della norma, gli acquirenti di prodotti o servizi, dovranno comprovare la propria identità. Per farlo occorreranno due fattori di autenticazione distinti: PIN o password, oppure tramite smartphone precedentemente registrato o una carta della banca dotata di numero di sicurezza. Sussistono, inoltre, altri meccanismi di riconoscimento, come l’identificazione tramite impronta digitale, riconoscimento facciale o vocale.

Per quanto riguarda gli shop online, la SCA prevede un aggiornamento delle procedure di pagamento e l’inclusione di un secondo fattore di autenticazione.
Per una corretta gestione del sito di e-commerce sarà necessario effettuare alcuni adeguamenti. Determinate piattaforme potrebbero richiedere l’implementazione di elementi sul check-out dello shop online. Parliamo di componenti che dovranno necessariamente essere aggiornati per far sì che l’e-commerce rispetti in pieno la norma.

Se si utilizzano architetture open-source (Magento, PrestaShop, WooCommerce), con i relativi plugin per integrare i metodi di pagamento, potrebbe essere sufficiente aggiornare questi elementi all’ultima versione disponibile.
Ciascuno di questi passaggi dovrebbe essere portato a termine da personale debitamente formato e preparato. È dunque consigliabile l’intervento del servizio tecnico, in molti casi offerto direttamente dal provider.

3D Secure 2: un’ulteriore autenticazione contro rischi e truffe

La nuova normativa introduce un ulteriore sistema di autenticazione, denominato 3DS 2.0. Si tratta di uno strumento che permettere di migliorare notevolmente la sicurezza delle transazioni online contro rischi e truffe.
3DS 2.0 è una nuova versione di 3D Secure. Essa semplifica l’autenticazione e facilita i pagamenti online. Rispetto alla variante 3DS, fino ad oggi largamente impiegata, il sistema prevede che l’autenticazione della transazione sia eseguita all’interno dell’App o del modulo di pagamento dell’e-commerce, evitando reindirizzamenti.
Così facendo, la transazione può passare attraverso un flusso di autenticazione semplificato e più veloce.
Non solo, l’attuale 3DS non consente al cliente di pagare utilizzando portafogli virtuali (e-wallet e mobile wallet). La nuova release abilita invece questo genere di risorse, al fianco delle canoniche carte di credito.

3DS 2.0 trasmette alla banca del titolare della carta dati importanti, come l’indirizzo di spedizione, l’ID del dispositivo del cliente e la cronologia delle precedenti transazioni. Conseguentemente, la banca può valutare il livello di rischio, abilitando o meno la transazione.
Si può dunque affermare che 3DS 2.0 ottimizzerà la user experience, diminuirà l’abbandono del carrello e renderà l’autenticazione più dinamica e sicura.

La MBLI S.a.s. di Marchese Daniele Rosario, è partner di player attivi in UE, Aruba Enterprise è Qualified Trust Service Provider nella OBE Directory con CA Actalis e Aruba PEC, per la fornitura di QWAC e QSealC service.

Banche, finance e il settore assicurativo adottano già oggi gli strumenti sicuri Actalis e Aruba PEC, per stare al passo con l’evoluzione tecnologica e normativa.

PSD2, vantaggi e tecnologia

Con la PSD2 (Payment Services Directive 2), l’Unione Europea si è espressa sul tema dei pagamenti elettronici con una direttiva specifica, che va ad impattare in modo importante sull’attività delle banche convenzionali.
All’atto pratico, con la PSD2 si vuole favorire la concorrenza sul mercato dei pagamenti e dare maggiore apertura alle informazioni dei conti correnti bancari.
In questo contesto, i soggetti di riferimento sono molti, con riferimento particolare ai fornitori dei servizi di pagamento. Sono dunque coinvolte le banche, le assicurazioni, le Telco e le società Fintech, sino ai cosiddetti TPP (Third Party Providers). Un aspetto importante riguarda la richiesta implicita nella direttiva: le banche dovranno concedere ai TPP un accesso sicuro ai conti dei clienti e alle informazioni sui pagamenti, allo scopo di concretizzare un mercato europeo dei pagamenti più efficiente.

PSD2 stravolge i canoni consueti di questo settore e apre a una grande varietà di player non tradizionali, generando grandi opportunità per tutte le parti in gioco.  Questo perché spalanca le porte del mercato dei pagamenti anche a parti terze, che offrono servizi basati sull’accesso alle informazioni del conto di pagamento e propongono servizi alternativi, fino ad oggi inesistenti.

Clienti, banche, operatori terzi

I dati che saranno trasmessi tra banche e soggetti terzi riguardano principalmente informazioni essenziali, legate ai prodotti bancari e agli istituti di credito. Ma c’è di più, con PSD2 le transazioni effettuate saranno registrate dalla banca e, successivamente, condivise anche a terze parti. Così si realizza l’open banking, attraverso API dedicate che consentono a nuovi soggetti di entrare nel mercato finanziario. Essi potranno dunque creare nuovi prodotti e servizi smart, ritagliati sulle esigenze dei clienti.

La sicurezza, tutti i giorni

Il regolamento pone particolare attenzione su aspetti quali i requisiti dell’autenticazione forte del cliente. Sussistono poi esenzioni dall’applicazione dell’autenticazione forte sulla base del livello del rischio connesso al servizio prestato, dell’importo e/o della frequenza dell’operazione, del canale di pagamento.
Sono definiti anche i requisiti di riservatezza e integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate.
La normativa sancisce anche i requisiti di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri. Questo, ai fini dell’identificazione, dell’autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni, nonché dell’attuazione delle misure di sicurezza, tra i diversi prestatori di servizi di pagamento coinvolti.

Per i clienti, tutto questo si traduce in una maggiore attenzione richiesta, almeno in principio. Il dialogo con il player della catena è fondamentale, così come assicurarsi che la propria banca abbia già predisposto servizi e soluzioni per evitare interruzioni di pagamento o blocchi delle transazioni tramite carta.

E-commerce: maggiore sicurezza nelle transazioni online

Per chi gestisce uno shop online, la normativa garantisce maggiore sicurezza nelle compravendite online e un e-commerce a norma. I consumatori possono effettuare pagamenti, o accedere alle proprie informazioni bancarie, senza doversi preoccupare di possibili frodi o violazioni della privacy.
Una delle grandi novità è l’introduzione della SCA (Strong Customer Authentication). Si tratta di un meccanismo che prevede l’identificazione in due passaggi per chi esegue un acquisto online.
Ad oggi, chi effettua un acquisto o un pagamento online, può semplicemente usare la carta di credito e il relativo numero di sicurezza. Con l’effettiva entrata in vigore della norma, gli acquirenti di prodotti o servizi, dovranno comprovare la propria identità. Per farlo occorreranno due fattori di autenticazione distinti: PIN o password, oppure tramite smartphone precedentemente registrato o una carta della banca dotata di numero di sicurezza. Sussistono, inoltre, altri meccanismi di riconoscimento, come l’identificazione tramite impronta digitale, riconoscimento facciale o vocale.

Per quanto riguarda gli shop online, la SCA prevede un aggiornamento delle procedure di pagamento e l’inclusione di un secondo fattore di autenticazione.
Per una corretta gestione del sito di e-commerce sarà necessario effettuare alcuni adeguamenti. Determinate piattaforme potrebbero richiedere l’implementazione di elementi sul check-out dello shop online. Parliamo di componenti che dovranno necessariamente essere aggiornati per far sì che l’e-commerce rispetti in pieno la norma.

Se si utilizzano architetture open-source (Magento, PrestaShop, WooCommerce), con i relativi plugin per integrare i metodi di pagamento, potrebbe essere sufficiente aggiornare questi elementi all’ultima versione disponibile.
Ciascuno di questi passaggi dovrebbe essere portato a termine da personale debitamente formato e preparato. È dunque consigliabile l’intervento del servizio tecnico, in molti casi offerto direttamente dal provider.

3D Secure 2: un’ulteriore autenticazione contro rischi e truffe

La nuova normativa introduce un ulteriore sistema di autenticazione, denominato 3DS 2.0. Si tratta di uno strumento che permettere di migliorare notevolmente la sicurezza delle transazioni online contro rischi e truffe.
3DS 2.0 è una nuova versione di 3D Secure. Essa semplifica l’autenticazione e facilita i pagamenti online. Rispetto alla variante 3DS, fino ad oggi largamente impiegata, il sistema prevede che l’autenticazione della transazione sia eseguita all’interno dell’App o del modulo di pagamento dell’e-commerce, evitando reindirizzamenti.
Così facendo, la transazione può passare attraverso un flusso di autenticazione semplificato e più veloce.
Non solo, l’attuale 3DS non consente al cliente di pagare utilizzando portafogli virtuali (e-wallet e mobile wallet). La nuova release abilita invece questo genere di risorse, al fianco delle canoniche carte di credito.

3DS 2.0 trasmette alla banca del titolare della carta dati importanti, come l’indirizzo di spedizione, l’ID del dispositivo del cliente e la cronologia delle precedenti transazioni. Conseguentemente, la banca può valutare il livello di rischio, abilitando o meno la transazione.
Si può dunque affermare che 3DS 2.0 ottimizzerà la user experience, diminuirà l’abbandono del carrello e renderà l’autenticazione più dinamica e sicura.

Banche, finance e il settore assicurativo adottano già oggi gli strumenti sicuri Actalis e Aruba PEC, per stare al passo con l’evoluzione tecnologica e normativa.

VPN, cos’è e come funziona

Le Virtual Private Network (VPN) rappresentano un modo per estendere l’accessibilità delle reti aziendali anche a utenti remoti e altri siti dell’impresa in modo il più possibile sicuro, flessibile ed economico. Possono essere oggi implementate in diverse modalità per venire incontro alle specifiche esigenze degli utenti.

Quasi tutte le aziende che hanno una rete informatica interna, con computer, server e sistemi di archiviazione dei dati, hanno anche anche dipendenti o collaboratori che si trovano a lavorare (stabilmente o temporaneamente) in mobilità o da casa. Molte hanno anche sedi distaccate, più piccole di quella centrale, quali uffici periferici, punti vendita, magazzini o stabilimenti. Da anni esiste la tecnologia VPN (Virtual Private Network) per risolvere queste problematiche. Vediamo di cosa si tratta.

Cos’è una VPN e a cosa serve

Il significato di VPN è Virtual private network ed essa consente alle aziende di ampliare praticamente senza limiti geografici la propria rete privata centrale, creando una “rete virtuale privata”, che permette a utenti e siti periferici (branch) di connettersi al “major network” aziendale attraverso reti IP geografiche noleggiate da provider di telecomunicazioni, basate sul protocollo Mpls (Multiprotocol Label Swithcing), o reti pubbliche e condivise come Internet e le piattaforme cloud.

Grazie alle VPN Mpls o quelle over Internet, gli utenti remoti o i siti esterni di un’azienda possono collegarsi, da qualsiasi parte del mondo, in qualunque momento e con i dispositivi più disparati, alla LAN (Local area network) delle proprie sedi aziendale, in modo sicuro e il più possibile economico. Nell’ambito di queste connessioni, i client possono stabilire comunicazioni con un singolo computer o con tecnologie condivise con altri utenti quali un server applicativo, un database, un NAS (Network Attached Storage), stampanti e così via.

Cosa significa tunneling?

Alla base del funzionamento di una Virtual Private Network vi è la creazione di un tunnel (ovviamente virtuale) all’interno del quale due o più partecipanti a una sessione virtual private network possono scambiarsi dati al riparo da occhi indiscreti. Per la creazione di questo canale privato, pur utilizzando un’infrastruttura condivisa, è necessario un protocollo di tunneling. Di queste tecnologie oggi ne esistono di diverse, ma tutte hanno in comune alcuni aspetti.

Ecco come funziona una VPN

Innanzitutto nel data center dell’azienda, o nel suo private cloud (nel caso si abbia optato per questa soluzione) deve essere installato un server VPN, chiamato anche Virtual private network Hub o Central Hub, su cui sono gestiti tutti e tre i livelli del framework di sicurezza di una Virtual Private Network:

  • un sistema di autenticazione degli utenti,
  • un layer per la gestione dei metodi di cifratura dei dati scambiati fra i vari nodi della rete,
  • un firewall che controlla gli accessi alle diverse porte delle reti.

Il VPN Hub deve essere anche connesso a un router e a uno o più switch che permettono l’assegnazione di indirizzi IP pubblici (statici o dinamici) a tutti i partecipanti della VPN (dati che devono necessariamente essere presenti negli header dei pacchetti incapsulati nei tunnel).

Quindi, tutti i dispositivi che gli utenti intendono utilizzare devono essere dotati di un client VPN, che può anche essere:

  • un’applet nativa del sistema operativo del dispositivo;
  • un software o un estensione per il browser scaricabile dal sito del gestore di servizi VPN;
  • un agente software fornito insieme a un hardware che supporti la creazione di queste reti (router, firewall, NAS, etc);
  • un programma sviluppato da un vendor di sicurezza.

Tipi di VPN per topologia

Virtual Private Network è un modo di utilizzare le reti condivise e pubbliche globali per ampliare in modo controllato e protetto i confini di un major network aziendale privato, ma non significa un unico tipo di tecnologia e di implementazione.

Da un punto di vista delle topologie di VPN possiamo identificarne due tipi, spesso compresenti nella stessa azienda:

  • le VPN remote access, è la tipologia più semplice e comune e prevede esclusivamente la possibilità che alcuni utenti possano connettersi da remoto al major network dell’azienda.
  • le VPN site-to-site permettono di creare tunnel, attraverso reti pubbliche e condivise, fra siti aziendali diversi.

Questo tipo di VPN, dal punto di vista topologico, utilizza solitamente il modello hub-and-spokes. Il nome deriva dall’analogia con la ruota di una bicicletta. In questo caso l’hub (mozzo) è il major network aziendale, presso il quale si trova il server VPN. Gli spoke (raggi) sono le reti geografiche (MPLS o Internet) utilizzate per connettere al major network le sedi remote. Anche presso quest’ultime possono essere implementate soluzioni di Virtual Private Network che permettono l’accesso ai loro server da parte di utenti remoti o ulteriori branch che – a cascata – possono anche essere reinstradati verso il major network della sede centrale.

Tipologie di soluzioni per sicurezza, amministrazione e flessibilità

Oltre alle differenze topologie, esistono fra le Virtual Private Network anche diversità in funzione del livello di security e non solo. In particolare le VPN si suddividono in tre principali categorie: Trusted VPN, Secure VPN e Hybrid VPN.

Trusted VPN

Le Trusted VPN sono reti private virtuali in cui non è previsto un tunneling crittografato. Tradizionalmente appartengono a questa categoria le Virtual Private LAN create all’interno di un’azienda. I Virtual Private LAN Services si basano sul sul livello 2 (data link) del modello OSI e permettono di creare reti virtuali che condividono lo stesso network fisico ma i cui rispettivi host non possono sconfinare da una rete all’altra.

Come abbiamo già segnalato, le VPN non necessariamente utilizzano Internet come rete geografica: possono utilizzare anche le WAN MPLS. Questi fornitori sono in grado di offrire percorsi alle reti virtuali predefiniti, controllati, protetti e con una qualità del servizio (quality of service) garantite. Nel loro armamentario, quindi, ci sono le tecnologie utilizzate dal Trusted VPN.

Secure VPN

Il vantaggio principale delle Secure VPN è che i tunnel VPN sono creati utilizzando protocolli di cifratura e sicurezza quali IPsec, TSL/SSL, PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) o SSH. Tali protocolli sono utilizzati da entrambi i nodi di una VPN. Di conseguenza, se un hacker riuscisse a intercettare i pacchetti di un traffico di rete, vi troverebbe dentro solo dati illeggibili. A differenza di una Trusted VPN, una Secure VPN consente di utilizzare Internet in modo estremamente flessibile: quello che conta è solo avere a disposizione delle connessioni, anche Wi-Fi pubbliche.

Hybrid VPN

Oggi sta emergendo il modello Hybrid VPN, che consente di coniugare i vantaggi delle Trusted VPN (come il controllo dei percorsi) e delle Secure VPN (la crittografia dei contenuti e dei tunnel). Molte Trusted VPN si stanno aggiornando con l’aggiunta di funzionalità Secure Virtual private network come security overlay sulle tecnologie già utilizzate.

VPN e sicurezza informatica

Sono molti i vantaggi delle VPN in termini di sicurezza. Innanzitutto, l’autenticazione degli utenti, che oggi può non avvenire solo con l’utilizzo di username e password, ma anche con smartcard, riconoscimento biometrico e altri metodi ancora.

Quindi la privacy dei dati. I principali protocolli utilizzati per creare VPN utilizzano algoritmi e protocolli crittografici molto robusti. E questo vale tanto per prodotti open source quali OpenVPN e SoftEther VPN, quanto per le tecnologie non a sorgente libero come SSTP, introdotto da Microsoft nel 2007, che sfrutta la tecnologia SSL 3.0, e IKEv2 , sviluppato da Microsoft e Cisco, che punta invece sulla tecnologia IPsec.

Dal punto di vista della sicurezza, va segnalato che il protocollo di tunneling MPPE è ormai da considerarsi obsoleto. Vi è poi il protocollo L2TP, che funziona a livello 2, non include un sistema di crittografia specifico, ma permette di creare tunnel che possono trasportare comunicazioni cifrate con diversi protocolli. Una sua evoluzione è L2TP/IPsec, in cui IPsec viene utilizzato per l’autenticazione. Un aspetto di security che va considerato, nel caso un’azienda optasse per servizi in cloud, è se il provider raccoglie o no informazioni sull’utilizzo dei servizi virtual private network, e che uso ne fa.

Come scegliere una Virtual Private Network

La scelta della soluzione giusta non può non richiedere un’attenta valutazione dei pro e dei contro dei diversi tipi di VPN, dei protocolli di sicurezza utilizzati e del fornitore della tecnologia o dei servizi gestiti.

Per creare Virtual private network con i metodi tradizionali, utilizzando i software più diffusi (e spesso nativi) e poco hardware, non si spende molto: l’importante è avere risorse competenti. Sul mercato ci sono anche ottimi fornitori di VPN as a service, utilizzati anche da molti utenti consumer, che offrono tariffe competitive che partono da pochi dollari al mese per utente, con molti gigabyte a disposizione e la possibilità di utilizzare più dispositivi contemporaneamente. Di certo salgono se si desidera implementare, on-premises o in cloud, soluzioni scalabili, affidabili, con funzionalità di amministrazione e sicurezza avanzate come la central client administration e il security policy enforcement.

Inoltre, va tenuto presente l’emergere delle VPN layer 3. Sempre più aziende desiderano connettere un numero crescente di siti e di relative LAN, al major network e fra di loro, in modalità virtual private network. Questo comporta un esplosione di indirizzi IP da gestire, moltissimi dei quali inevitabilmente identici. Diventa necessario quindi affrontare la situazione a livello di internetworiking, e quindi di livello 3 del modello OSI (network). I provider di servizi MPLS, grazie all’esperienza nella connettività site-to-site, sono avvantaggiati nel fornire soluzioni layer 3, che se sfruttano le proprie infrastrutture, sono chiamate MPLS Layer 3 VPN. Ma in molti casi anche le L2 sono e resteranno sufficienti.

Alcuni criteri per scegliere le VPN migliori

Per scegliere le VPN migliori è necessario basarsi sulle proprie reali esigenze, valutare le funzioni opzionali disponibili, tenendo presente che una buona opzione deve essere caratterizzata da riservatezza, sicurezza e dalla capacità di proteggere le informazioni. Può essere necessario rivolgersi a soluzioni premium.

Tra le funzioni da valutare la possibilità di fruire del servizio di split tunneling per accedere in modo trasparente a più domini di sicurezza; la garanzia che eventuali errori DNS siano risolti; la disponibilità del servizio kill switch che permette di mantenere sempre aperta la connessione virtual private network anche nel caso di interruzione di Internet.

Breve riepilogo dei protocolli utilizzati da virtual private network sicure

Ecco qui di seguito i protocolli più conosciuti che implementano una virtual private network sicura, esse solitamente utilizzano protocolli crittografici, anche se non sempre.

  • IPsec (IP security), comunemente usate su IPv4 (parte obbligatoria dell’IPv6);
  • PPTP (point-to-point tunneling protocol) di Microsoft;
  • SSL/TLS, utilizzate sia per il tunneling dell’intera rete sia per assicurarsi che sia essenzialmente un web proxy;
  • VPN Quarantine: la macchina del cliente terminale della VPN potrebbe essere una fonte di attacco, cosa che non dipende dal progetto della VPN;
  • MPVPN (Multi Path Virtual Private Network), è il trademark registrato da Ragula System Development Company.

Alcune reti VPN sicure non usano algoritmi di cifratura, in quanto partono dal presupposto che un singolo soggetto fidato possa gestire l’intera rete condivisa e che quindi l’impossibilità di accedere al traffico globale della rete renda i singoli canali sicuri, dato che il gestore della rete fornisce ad ogni soggetto solamente la sua VPN. I protocolli che si basano su questa filosofia sono per esempio:

  • L2F (layer 2 Forwarding), sviluppato da Cisco;
  • L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol), sviluppato da Microsoft e Cisco;
  • L2TPv3 (layer 2 Tunneling Protocol version 3);
  • Multi Protocol Label Switching (MPLS), spesso usato per costruire una Trusted VPN.

VPN e il Fritz 7590

In Rete siamo costantemente bombardati da offerte di VPN, ovvero Virtual private network. Spiegato semplicemente si tratta di collegare il vostro dispositivo, che sia uno smartphone ovvero un computer o altro dispositivo che supporti questa possibilità, ad un server che gestirà tutte le vostre richieste di rete, sia in entrata che in uscita. Ad esempio se il vostro fornitore VPN si trova in Australia, se provate a collegarvi ad un sito, risulterà che vi state collegando dall’Australia. Questo ha indubbi vantaggi anche per servizi che hanno restrizioni geografiche sui loro servizi, provate a collegarvi al sito della RAI dall’estero, oppure Netflix, vedrete che i contenuti saranno differenti!. Le Virtual Private Networ tecnicamente dovrebbero fornirvi anche il massimo della sicurezza e della privacy, soprattutto se vi collegate ad un wifi pubblico. Eventuali malintenzionati non possono intercettare il vostro traffico. Per quanto riguarda la privacy, ci sono delle ombre, nessuno vi assicura che il provider della VPN non controlli il vostro traffico. La soluzione migliore sarebbe utilizzare una Virtual Private Network creata sul vostro router. Il Fritz!Box 7590 vi offre questa possibilità.

VPN con MyFRITZ!App

Con MyFRITZ!App è possibile stabilire connessioni VPN in Android in modo particolarmente semplice. Installare la MyFRITZ!App sul proprio smartphone o tablet, registrarsi sul proprio FRITZ!Box e configurare con un solo clic la connessione VPN nel menu “Rete locale” oppure “Rete domestica” della App.

E’ possibile stabilire in qualsiasi momento da fuori una connessione VPN con il proprio FRITZ!Box dal menu “Rete locale” oppure “Rete domestica” nella MyFRITZ!App. Non appena viene stabilita la connessione, è possibile accedere tramite link diretto nella MyFRITZ!App al proprio FRITZ!Box e ad altri dispositivi dotati di una propria interfaccia web, ad esempio un sistema NAS.

Configurare VPN su fritz!Box

Sul Fritz!Box la prima cosa da fare è creare l’Account MyFritz!. Dall’interfaccia del dispositivo selezionare “Account MyFritz!” e seguire la procedura guidata.

vpn

Dopo la creazione dell’account MyFritz, bisogna creare un utente abilitato all’accesso VPN. Per fare ciò, nell’interfaccia del modem sotto la voce “Sistema”, c’è Utenti Fritz!Box, selezionatelo e create l’utente assicurandovi di spuntare l’accesso da remoto e l’abilitazione alla Virtual Private Networ. Alla fine della procedura apparirà una finestra con le istruzioni per configurare uno smartphone Android o iOS per l’accesso alla vostra Virtual Private Network. Le istruzioni sono molto semplici e potete anche stamparle. Potete recuperarle anche in Internet -> Abilitazioni, sempre all’interno dell’interfaccia del Fritz.

utenti

Assistenza Wizard VPN

Coronavirus, phishing e malware

Sul fatto che il Coronavirus abbia messo in allerta l’intero pianeta non vi è più alcun dubbio, così come sul fatto che molti malintenzionati puntino a far leva sullo stato d’animo delle persone, mettendo in atto speculazioni incentrate sul contagio da coronavirus, come avvenuto nei giorni scorsi per la vendita di Amuchina e mascherine protettive da viso, e come sta accadendo in queste ore con il diffondersi di nuove minacce informatiche che sfruttano la fame di informazioni inerenti l’argomento.

In Rete, infatti, cominciano a “fioccare” operazioni di phishing e malware a tema Covid-19. A lanciare l’allarme è stata Reason Labs, azienda che si occupa di sicurezza online e antivirus, mediante un apposito report recentemente diffuso.

Per quel che concerne le campagne phishing, il riferimento è in primo luogo alle aziende. Giungono direttamente nelle caselle di posta elettronica, sotto forma di email tramite cui viene chiesto di effettuare il prima possibile un pagamento per completare l’ordine di materiale sanitario, nella speranza che qualche dipendente più sprovveduto ceda.

Riguardo la questione malware, sono stati messi in piedi siti Internet ad hoc che mostrano aggiornamenti relativi al contagio, con tanto di mappa al seguito (la cui versione ufficiale è quella disponibile sulla piattaforma ArcGIS, basata sui numeri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità), e che propongono il download di un file eseguibile per soli computer Windows, il quale viene spacciato come strumento che dovrebbe permettere agli utenti di rimanere al corrente sull’andamento dell’ormai conclamata pandemia ma che, invece, ha come obiettivo quello di sottrarre informazioni sensibili, quali dati di login, dati relativi a carte di credito e conti bancari e altri dettagli strettamente riservati.

I malware che, in tal modo, vanno ad “insediarsi” sul computer degli internauti, non sono però cosa nuova. Si tratterebbe, infatti, di virus già noti, come nel caso di AZORult che è in circolazione dal 2016, usati in passato per compiere altri attacchi miranti al furto di password, credenziali bancarie e via discorrendo, al fine di di rivendere il tutto a terzi mediante il deep Web.

Continuando a parlare di minacce informatiche a tematica Covid-19, una ricerca pubblicata a inizio mese dalla società di sicurezza Check Point ha evidenziato come i domini registrati con nomi o URL con riferimento al virus hanno il 50% di probabilità in più di diffondere codice maligno.

Tenendo conto della situazione, se in genere è bene mantenere gli occhi aperti e prestare la massima attenzione alle insidie che Internet può riservare, in questo particolare e concitato periodo occorre essere ancora più prudenti del solito e scegliere di affidarsi in via esclusiva alle fonti ufficiali per restare informati disponibili sul Web (e non solo) in merito all’evolversi della patologia.

In particolare, Check Point mette in guardia da mail di questo tipo

Inkedcorona-2_LI

L’e-mail contiene un file di documento dannoso, denominato f ###########.doc (# = cifra) e con l’oggetto dell’e-mail “Coronavirus: Informazioni importanti su precauzioni” e l’e-mail è firmata da un medico dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) con sede in Italia. Tuttavia – dicono a Check Point, “abbiamo effettuato una ricerca online e non è stato possibile trovare un medico di nome Penelope Marchetti presso l’OMS o Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Inoltre, gli indirizzi email dei mittenti non provengono da domini ufficiali OMS o OMS e la maggior parte di essi non era affatto italiana”.

Ecco uno scatto dal file doc dannoso:

Check Point

Fare clic su “abilita modifica” e “abilita contenuto” porterà al download di Ostap Trojan-Downloader, un downloader di Trickbot, un malware.

Ransomware FTCODE, PEC a rischio hacking.

Una pericolosa variante del ransomware FTCODE sta colpendo le caselle di posta certificata (PEC) di aziende e pubbliche amministrazioni italiane. Ecco tutti i dettagli tecnici per riconoscerlo e i consigli pratici per difendersi e prevenire un possibile attacco.

Una variante del ransomware FTCODE sta prendendo di mira le caselle di posta elettronica certificata (PEC) italiane: il malware viene veicolato mediante una massiccia campagna di malspam proveniente da altre caselle di posta elettronica (per lo più PEC) precedentemente compromesse.

Già lo scorso 2 ottobre, il ransomware FTCODE aveva iniziato a diffondersi mediante una finta PEC inviata dall’indirizzo di posta certificata del “responsabile settore lavori pubblici del comune di Cassano allo ionio” e diretta soprattutto a comuni e pubbliche amministrazioni.

In questa vecchia campagna di diffusione del malware, l’e-mail faceva riferimento ad una fattura scaduta e in allegato aveva un archivio compresso in formato ZIP contenente a sua volta un documento in formato DOC dotato di macro malevola.

Nel momento in cui l’ignaro utente estraeva e apriva il file DOC, abilitando contestualmente le funzionalità macro, non faceva altro che attivare il malware JasperLoader nascosto nel file WindowsIndexingService.js che in passato è stato utilizzato dai criminal hacker per mantenere attivo e aggiornato il malware GootKit e che ora serve loro per scaricare il file PowerShell leggermente offuscato utile per installare il ransomware FTCODE.

FTCODE: i dettagli della nuova variante del ransomware

Gli analisti del CERT-PA (il Computer Emergency Response Team della Pubblica Amministrazione) hanno ora identificato la nuova variante del ransomware FTCODE che continua ad essere una seria minaccia per le caselle PEC italiane.

La nuova versione di FTCODE ha numerose parti di codice in comune con la precedente variante, in particolare per quel che riguarda la funzione usata dal malware per garantirsi la persistenza nel sistema target, quella per la comunicazione con il server di comando e controllo (C&C), quella per l’esecuzione di comandi PowerShell sulla macchina e quella per la cifratura del contenuto dei file.

Molto simile anche il codice necessario a gestire il ciclo per l’enumerazione dei file da cifrare. Così come riportato dal bollettino di sicurezza del CERT-PA, in questa nuova variante del ransomware FTCODE i criminal hacker hanno aggiunto alcune “migliorie”:

  • il file di lock usato per garantire una singola istanza del malware è considerato non valido dopo 30 minuti: questo evita possibili “vaccinazioni” o deadlock;
  • FTCODE crea ora un GUID univoco per macchina in un file di lavoro (ma sembra generarlo ad ogni avvio e quindi potrebbe trattarsi di un bug);
  • i file vengono ora rinominati con un’estensione casuale (i primi 6 caratteri di un GUID) e non più con .ftcode;
  • la password è generata tramite Get-Random e non tramite Membership.GeneratePassword: è composta da 50 caratteri alfanumerici e viene sempre inviata in chiaro al C&C;
  • la pagina HTML con le istruzioni per pagare il riscatto è codificata in base64 anziché essere in chiaro;
  • le cartelle Windows, Temp, Recycle, Intel, OEM, Program Files e ProgramData non vengono cifrate;
  • in caso di errore durante la cifratura di un file, o durante l’enumerazione di questi, l’errore viene inviato al server C&C.

Il CERT-PA ha diffuso anche gli IoC del ransomware FTCODE, cioè gli indici di compromissione che possono tornare utili ai responsabili della sicurezza IT aziendale per individuare il codice malevolo del malware:

SHA256

  • 5e0844e082ffc41784a9cbdf34225793a167c8c3f23aa7937fd442e6eaa19e2a
  • 07c226d6e4ab84a586b1a09f09896223412de927513fda6bf13b031dc497e686

SHA1

  • 46090a00ad5e755b0abef6be931086daef9c5651
  • 4cb525212460fedae4820a7cfc39e47db48c4c7b

MD5

  • e299d13f093b20559b62c8b22482bde3
  • be611918fabc12048aeba6e55f6559d7

URL

  • http://ceco.jasonrsheldon.com/
  • http://ceco.myheritageins.com/?need=streetm&vid=vbs4&4643
  • http://ceco.myheritageins.com/?need=aegzfej&vid=vbs4&
  • http://kati.katieebecker.com/?need=aegzfej&vid=vbs4&
  • http://bill.billfergerson.com

DOMINI

  • cdn.unitycareers.com
  • cdn.secure357.com

I consigli per difendersi

Come abbiamo visto, le tecniche usate dai criminal hacker per ingannare le loro potenziali vittime e indurle ad aprire gli allegati infetti (diffusi, nel caso del ransomware FTCODE, mediante l’invio di PEC già compromesse) sono sempre ben studiate e adattate di volta in volta alle realtà pubbliche o private che si vogliono colpire. È quindi molto facile cadere nella loro trappola.

Per prevenire un possibile attacco, è sufficiente seguire alcune semplici regole di sicurezza informatica.

Innanzitutto, è importante che le aziende strutturino un team di esperti che salvaguardi la sicurezza del perimetro cyber dell’organizzazione. Il malspam è una minaccia ormai molto diffusa e la mail è oggi il veicolo di infezione predominante. I criminal hacker sfruttano la leggerezza e la distrazione degli utenti nell’aprire e-mail e i suoi allegati.

Per contrastare il fenomeno è utile anche dotarsi di idonei strumenti di protezione della rete informatica, per rilevamento e analisi del traffico, mantenendoli sempre aggiornati.

E’ importante utilizzare dei sistemi di backup che all’occorrenza siano in grado di salvare e ripristinare i fale in maniera veloce ed affidabile, la soluzione attualmente che consigliamo è l’acquisto di un QNAP.

Allo stesso tempo è bene attuare formazione del personale, sensibilizzando sulle più recenti minacce e insegnando come riconoscere un potenziale attacco e cosa fare per evitare di subirlo. Soprattutto nei casi in cui ad essere presi di mira dal malspam sono gli indirizzi PEC di uso aziendale, è molto importante investire sulla formazione non solo dei dipendenti ma anche di tutti gli “utenti aziendali” e quindi anche clienti e fornitori esterni.

Valgono poi i consigli pratici sempre validi per difendersi dal malspam: prestare sempre la massima cautela quando si ricevono e-mail normali o di PEC di provenienza sospetta o da mittenti sconosciuti. Evitare, inoltre, di aprire gli allegati e, nel caso di documenti Office all’apparenza legittimi, evitare di abilitare l’esecuzione delle macro.