Obbligo formazione, col Gdpr.

Obbligo della formazione per il nuovo regolamento privacy, il GDPR introduce l’obbligo della formazione a tutti i livelli, all’interno di società e P.A. Chi non si adegua rischia grosse sanzioni. Vediamo impatti, soluzioni e opportunità.

Il Regolamento privacy europeo 679/16 (Gdpr) prevede l’obbligo della formazione per le pubbliche amministrazioni ed imprese in materia di protezione dei dati personali per tutte le figure presenti nell’organizzazione (sia dipendenti che collaboratori).

La base normativa

Si tratta di una novità rilevante in quanto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. aveva abrogato nel 2012 l’obbligo di formazione previsto al punto 19.6 del Disciplinare tecnico in materia di misure minime (allegato B al D.Lgs, 196 del 2004 “Codice della privacy) che prevedeva: “interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare”.

La formazione privacy restava e resta obbligatoria nel settore sanitario v. art. 83 del Codice della Privacy che prevede l’obbligo delle strutture di attivare “ la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un’esplicita correlazione tra l’interessato e reparti o strutture, indicativa dell’esistenza di un particolare stato di salute” e di prevedere “la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

L’art. 29 del sopra citato regolamento prevede, infatti, che “il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso ai dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare ”.

Il Gruppo di lavoro ex 29 nel parere n. 3/2010 aveva individuato tra le misure comuni concernenti la responsabilità “un’adeguata formazione ed istruzione del personale in materia di protezione dei dati. Il personale in questione dovrebbe includere gli incaricati (o responsabili) del trattamento dei dati personali, ma anche dirigenti e sviluppatori in campo informatico e direttori di unità commerciali”.

La centralità della formazione è confermata anche dall’art. 32 “Sicurezza del trattamento” paragrafo 4 che prevede che “il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri”.

Come sarà la formazione

La formazione costituisce, pertanto, un prerequisito per potere operare all’interno delle organizzazioni, imprese e pubbliche amministrazioni.  Essa dovrebbe, alla luce dell’impianto del Regolamento, presentare un taglio interdisciplinare (con sessioni sia informatiche sia giuridiche sia sui profili organizzativi dell’Ente o Società) e pragmatico (come si evince dal termine “istruito” previsto all’art 29 e 32 del Regolamento) e riguardare tutti i soggetti.

La formazione dovrebbe essere finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati, le misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché le responsabilità e le sanzioni.

L’obbligo formativo non deve essere in alcun modo sottovalutato da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese: nel caso di mancata erogazione della formazione scatta, infatti, ai sensi dell’art. 83 par 4 del Regolamento privacy europeo, la rilevante sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino a 2 % del fatturato mondiale annuo dell’anno precedente se superiore.

L’adempimento degli obblighi formativi è sovente oggetto anche di accertamenti ispettivi da parte dell’Autorità Garante privacy e da parte della Guardia di Finanza che ha rinnovato nel 2016 il protocollo di intesa con l’Autorità.

Il Garante, in diversi casi, in sede ispettiva ha richiesto, infatti, di acquisire il programma ed il piano di formazione, le dispense, i materiali erogati, il test finale ed ha analizzato il profilo delle istruzioni agli incaricati al trattamento connesse all’accesso, alla consultazione delle banche dati, i livelli di autorizzazione e policy aziendali (ad esempio in materia di password aziendali e di videosorveglianza).

La formazione costituisce, pertanto, una misura di sicurezza per le organizzazioni, un onere a carico del titolare, un diritto e dovere per i dipendenti e i collaboratori.

Che devono fare PA e aziende

Gli Enti pubblici le imprese, pertanto, devono:

– pianificare quanto prima un percorso ed un piano di formazione;

– accantonare adeguate risorse in sede di approvazione di bilancio, al fine di arrivare preparati alla scadenza del 25 maggio 2018, data in cui il Regolamento, già in vigore, esplicherà i suoi effetti;

– prevedere prove finali nel percorso formativo, e sessioni di aggiornamento alla luce delle modifiche normative, organizzative e tecniche;

– individuare un percorso formativo alternativo, in caso di mancato superamento del test finale, ed un nuovo esame di verifica;

Nella progettazione dei corsi di formazione, occorre esaminare ed individuare: i fabbisogni formativi, la struttura dell’Ente o dell’impresa, i profili organizzativi, il target, i prerequisiti, le finalità generali e specifiche di ciascuna sessione formativa nonché le relative modalità di erogazione (in aula o a distanza) ed i precedenti corsi predisposti in materia.

Occorrerebbe, inoltre, stabilire aree di priorità di intervento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le figure apicali, gli amministratori di sistema, i nuovi assunti ed infine le persone autorizzate al trattamento.

Queste ultime, corrispondono agli ex incaricati del codice privacy e sono, sostanzialmente, tutti coloro che trattano dati personali. Essi dovranno essere appositamente nominati mediante una lettera di designazione contenete le istruzioni sui trattamenti che dovranno svolgere.

Nelle previsioni di budget è necessario considerare anche risorse specifiche per la formazione de Data protection Officer e dei componenti del team.

Il data protection officer, figura obbligatoria nelle pubbliche amministrazioni e organo di presidio e di controllo deve anch’esso, ai sensi dell’art. 39 del regolamento, occuparsi della “formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo”.

La previsione di tale compito a carico del DPO costituisce un ulteriore elemento di garanzia della centralità e dell’effettività della formazione che potrà nella logica del regolamento anche essere oggetto di specifici audit.

La formazione costituisce essa stessa una misura essenziale al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato a garanzia del Titolare del trattamento, la pietra angolare del trattamento e sul quale ricade ogni responsabilità.

La previsione di eventi formativi diretti al personale e ai collaboratori concretizza il principio di “accountability” ossia di responsabilizzazione del Titolare del trattamento, previsto dal Regolamento europeo n. 679/16.

Ed invero, il titolare deve dimostrare che il trattamento dei dati sia lecito, corretto, trasparente, pertinente, adeguato, legittimo e che vengano, inoltre, rispettati i principi di minimizzazione, di conservazione dei dati e siano previste misure di sicurezza adeguate.

I dipendenti e i collaboratori potranno, infatti, trattare i dati solo se autorizzati ed entro i limiti delle istruzioni impartite dal titolare, il quale potrà comunque avvalersi come intermediario di altro soggetto debitamente autorizzato.

Il programma ed il piano formativo costituiscono, pertanto, dei tasselli rilevanti del cd sistema di gestione privacy in grado di concretizzare il principio di accountability inteso come capacità di dimostrare di avere adottato misure di sicurezza adeguate.

Si suggerisce, per tale ragione, di pubblicare il piano ed i relativi materiali formativi nella sezione intranet aziendale al fine di costituire un presidio di informazione e aggiornamento a beneficio di tutta l’organizzazione e di inserire i sopra citati atti come allegati al registro del trattamento.

In ambito pubblico la formazione sulla protezione dei dati non potrà non integrarsi con la digitalizzazione dei processi, con la riforma del Codice di Amministrazione digitale, con i codici di comportamento degli enti e con le ultime recenti novità normative in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione, Foia e whistleblowing.

Nell’ottica di un miglioramento continuo e di una gestione in qualità del sistema privacy, sarebbe consigliabile, come alcuni enti stanno progettando, prevedere sessioni informative on line per sensibilizzare anche gli utenti sul valore della protezione dei dati personali, come diritto collettivo e sull’utilizzo consapevole e responsabile di Internet.

La formazione non deve essere considerata, pertanto, un mero adempimento burocratico ma come un’opportunità per rendere consapevoli gli operatori dei rischi connessi al trattamento dei dati, delle misure di sicurezza, per migliorare i processi organizzativi e i servizi erogati, evitare danni reputazionali, ridurre i rischi di sanzioni amministrative e rendere più competitiva l’organizzazione.

A.I.P.

A.I.P., acronimo di Accademia Italiana Privacy, da un idea di due DPO e consulenti privacy, Alessandro Papini e Pierpaolo Benzi e ramificatasi nel tempo in una rete di contatti di colleghi sparsi per l’Italia, così nasce l’Accademia Italiana Privacy, un gruppo di esperti indipendenti del settore privacy che prendendo atto dell’inesistenza di un albo o di un associazione di categoria riconosciuta hanno deciso di mettere insieme il proprio know-how per scambiarsi pareri, esperienze e condivisioni di business.

Lo scopo principale della A.I.P. è coprire capillarmente tutta l’Italia e dare la possibilità a qualsiasi azienda operante sul nostro territorio di avere uno specialista vicino e un portale in grado di dare tutte le informazioni necessarie.

Riteniamo fondamentale in un’ottica di continua metamorfosi e implementazione del Codice Europeo avere costantemente un contraddittorio tra addetti ai lavori che ci permetta di crescere professionalmente e di andare uniti verso una direzione interpretativa condivisa.

L’A.I.P. ha un portale, un gruppo whatsapp e i nostri riferimenti sempre a portata di mano per condividere e consigliarci a vicenda. Ma soprattutto quando saranno richiesti particolari requisiti o certificazioni avremo un potere di contrattazione maggiore.

FORMAZIONE

Le attività che comportano un trattamento di dati personali, possono essere svolte solamente da soggetti designati Incaricato Privacy, che abbiamo ricevuto specifiche istruzioni privacy e adeguata formazione privacy.

Il Corso Privacy per Incaricato Trattamento Dati è un Corso Certificato, che può essere svolto direttamente presso la sede della tua azienda, nelle nostre aule formative oppure online in diretta attraverso la piattaforma Go To Webinar.

Queste tre possibilità sono state sviluppate per offrire 3 prezzi diversi e dare al possibilità a tutti di poter formare i propri dipendenti.

1. Corso formazione presso le nostre aule:

  • Limite a 30 partecipanti
  • 600€ x 5 partecipanti + 90€ per ogni partecipanti aggiuntivo
  • Un modulo di 2 ore + 1 ora di domande e risposte
  • Consegna materiali cartacei
  • Consegna attestato cartaceo

2. Corso Formazione in azienda:

  • Nessun limite di partecipanti
  • 1000€ x 5 partecipanti + 130€ per ogni partecipanti aggiuntivo
  • Un modulo di 2 ore + 1 ora di domande e risposte
  • Consegna materiali cartacei
  • Consegna attestato cartaceo

3. Corso Tramite Go To Webinar:

  • Limite a 100 partecipanti
  • 250€ x 5 partecipanti + 30€ per ogni partecipanti aggiuntivo
  • Un modulo di 2 ore + 1 ora di domande e risposte
  • Consegna materiali cartacei
  • Consegna attestato cartaceo

Al termine del Corso per Incaricato Privacy i partecipanti verranno in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche necessarie per ricoprire il ruolo di Incaricato del Trattamento, oltre ovviamente ad avere un diploma certificato di formazione sulla privacy.

 

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