Autorizzazione videosorveglianza

L’istanza di autorizzazione per la videosorveglianza permette di installare le telecamere di sicurezza rispettando le norme di legge previste.

Sempre più spesso privati e aziende sentono il bisogno di dotarsi di sistemi di videosorveglianza per aumentare il grado di sicurezza dell’ambiente domestico o di quello lavorativo, ma devono fare i conti con alcune attenzioni necessarie per il rispetto della privacy.

Così come molte altre informazioni (nome e cognome, residenza, codice fiscale, numero di telefono, ecc), anche le immagini sono a tutti gli effetti dei dati personali e, come tali, sono soggette alla normativa della privacy: in questo articolo ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione.

Autorizzazione per videosorveglianza privata

Chi vuole installare telecamere di sorveglianza nella propria casa è soggetto a molte meno restrizioni rispetto all’ambiente lavorativo, a patto di rispettare alcune indicazioni.

Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, con il parere n. drep/ac/113990 del 7 marzo 2017, per la videosorveglianza privata non è previsto l’obbligo di autorizzazioni (né da parte della Polizia, né da parte, eventualmente, del condominio).

Ci sono, tuttavia, alcune condizioni da rispettare, che valgono indistintamente per le telecamere con o senza registrazione delle immagini:

 – evitare di riprendere zone di pubblico passaggio (strada o spazi comuni)
 – qualora ciò non fosse possibile, evitare il riconoscimento dei soggetti (limitando il raggio di ripresa alle sole scarpe)

In sostanza, è possibile fare a meno dell’autorizzazione per videosorveglianza quando le telecamere non sono rivolte su zone pubbliche (compresi gli spazi comuni di un condominio, dove passano i vicini). Fondamentale, inoltre, che le immagini riprese non vengano diffuse a terzi.

Nel caso in cui queste condizioni non dovessero essere rispettate, la videosorveglianza non avrebbe più i caratteri di finalità esclusivamente personali: scatterebbero, dunque, tutti gli obblighi previsti dal codice della privacy, con tanto di richiesta di autorizzazione obbligatoria.

Autorizzazione per videosorveglianza sul luogo di lavoro

L’autorizzazione per videosorveglianza sul luogo di lavoro è sempre obbligatoria per aziende e attività commerciali e, secondo quanto stabilito all’art. 4 della Legge 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), impianti audiovisivi e altri strumenti, dai quali deriva la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per:

 – esigenze organizzative e produttive
 – la sicurezza del lavoro
 – tutela del patrimonio aziendale.

Recentemente l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori ha subìto rilevanti modifiche, ad opera del Jobs Act (art. 23 del D.Lgs. n. 151/2015) prima e del D.Lgs. n. 185/2016 (art. 5, comma 2) dopo, adeguando così l’impianto normativo e le procedure preesistenti alle più recenti innovazioni tecnologiche.

A tal proposito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n.5 del 19 febbraio 2018, ha fornito alcune indicazioni operative sull’installazione e utilizzo degli impianti di videosorveglianza e degli altri strumenti di controllo. Tra le novità principali, il fatto che il focus delle istruttorie debba riguardare più le finalità e le motivazioni per cui si richiede l’autorizzazione che non una descrizione tecnica della strumentazione.

Anche sul luogo di lavoro, in ogni caso, andrà posta particolare attenzione al posizionamento delle telecamere: la legge prevede che non possano essere inquadrate postazioni di lavoro fisse o aree dedicate all’attività lavorativa.

In sostanza, le immagini non devono focalizzarsi sui dipendenti, che possono però essere ripresi con criteri di occasionalità. Per il resto, le telecamere possono essere orientate anche su ingressi o zone di passaggio di pertinenza dell’azienda (ad esempio i corridoi, parcheggi, ecc).

Prima di poter installare un impianto di videosorveglianza sul luogo di lavoro, dunque, è necessario avere uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali (se presenti in azienda) o, appunto, l’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro, previa apposita istanza, in marca da bollo.

Videosorveglianza senza autorizzazione: sanzioni

Installare sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione può costare alle imprese un esborso economico considerevole e/o, nei casi più gravi, anche dei provvedimenti di tipo penale (come da sentenza della Cassazione n. 4331 del 30 gennaio 2014).

Le sanzioni prevedono come minimo multe da 154,00 a 1.549,00 euro o l’arresto da 15 giorni a un anno (salvo che il fatto non costituisca reato), ma in alcuni casi possono essere anche superiori a tali importi.

Possono scattare le sanzioni, inoltre, anche qualora vengano installate telecamere finte non autorizzate, al solo scopo dissuasivo.

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